Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e conoscibilità (Cass. civ. Sez. V n. 30447 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e imposte dirette, quando l’Amministrazione finanziaria contesta la soggettiva inesistenza di un’operazione, inserita o meno in una frode carosello, essa ha l’onere di provare la fittizietà oggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del destinatario. Non è richiesta la prova della consapevole partecipazione di quest’ultimo all’evasione, né della compartecipazione consapevole o del concorso nella frode. È sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile.

Il Fatto

Una società operante nella compravendita di prodotti di telefonia riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA dell’anno 2004, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione per operazioni soggettivamente inesistenti. Le riprese riguardavano la detrazione d’imposta, la mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, l’omessa presentazione dei modelli INTRASTAT e l’indebito utilizzo di plafond.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, escludendo la prova della partecipazione consapevole della società alla frode. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione e l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per richiamo per relationem alla decisione di primo grado. Il motivo è rigettato. La motivazione per relationem non è nulla quando le ragioni della decisione restano attribuibili all’organo giudicante e risultano chiare, univoche ed esaustive, non essendo imposta l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. Nel caso di specie il giudice d’appello non si limita a riprodurre la decisione di primo grado, ma ricostruisce il quadro indiziario e formula una propria valutazione.

Il secondo motivo, invece, è fondato e costituisce il nucleo del principio affermato. L’Agenzia censurava la violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., perché il giudice aveva identificato l’elemento soggettivo in una connivenza piena, richiedendo la prova della partecipazione fattiva alla frode.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Sez. V n. 9851 del 2018 e Sez. V n. 27555 del 2018, e chiarisce il corretto riparto dell’onere probatorio. L’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario circa l’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta, dimostrabile anche per presunzioni. Non occorre invece provare la compartecipazione consapevole o il concorso nella frode: è sufficiente la conoscibilità, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale.

Quanto agli indizi, la Corte ribadisce, sulla scorta di Cass. n. 12002 del 2017 e Cass. n. 5374 del 2017, che la gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge vanno desunte da un esame complessivo, in un giudizio non atomistico, dove un indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Resta fermo il diritto del contribuente alla prova contraria. Accolto il secondo motivo, il terzo e il quarto restano assorbiti; la sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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