Deposito duplicato informatico sentenza impugnata e onere art 369 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 15343 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In regime di deposito telematico degli atti, l’onere di depositare la copia autentica della decisione impugnata, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è assolto non solo con la copia informatica recante la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione, ma anche con il duplicato informatico, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale e, per sua natura, non può recare annotazioni sovrapposte. Ne consegue che i dati di pubblicazione, se in contestazione e non evincibili dai sistemi informatici della Corte, vanno attinti dal fascicolo di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ. per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi anteriori, tramite richiesta di attestazione alla cancelleria del giudice a quo, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ. Nel diverso caso di deposito di copia analogica tratta dal duplicato, l’onere è assolto mediante attestazione di conformità del difensore.
Il Fatto
Una società agricola convenne in giudizio l’Ambito Territoriale di Caccia chiedendo il risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica ai fondi coltivati. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello rigettò il gravame, ravvisando la legittimazione passiva dell’ente territoriale di caccia alla luce delle modifiche recate alla legge regionale.
L’ente propose ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione del quadro normativo e il superamento del precedente che individuava nella Provincia l’unico soggetto passivamente legittimato. Nel giudizio di legittimità si è posta, in via pregiudiziale, la questione del deposito della sentenza impugnata priva della stampigliatura di cancelleria con i dati di pubblicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla questione pregiudiziale relativa all’onere documentale del ricorso. Nel processo telematico la pubblicazione del provvedimento digitale avviene mediante accettazione del deposito e attribuzione automatica di numero cronologico e data; il difensore può estrarre una copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni, oppure scaricare il duplicato informatico, che equivale all’originale.
Richiamate le nozioni del Codice dell’amministrazione digitale e le disposizioni sulle attestazioni di conformità, il Collegio osserva che il duplicato non può recare annotazioni, perché queste altererebbero la sequenza binaria del documento originario. La scelta del difensore di depositare il duplicato non è dunque sanzionabile con l’improcedibilità, poiché il concetto di duplicato è assorbente rispetto al requisito di copia autentica posto dall’art. 369 cod. proc. civ.
Quanto alla verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati di pubblicazione, se contestati, sono attinti dal fascicolo informatico acquisito d’ufficio, per i giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023, o tramite attestazione della cancelleria, per quelli anteriori, su istanza del ricorrente. La Corte richiama il principio di effettività della tutela giurisdizionale e le Sezioni Unite secondo cui eventuali restrizioni all’accesso al tribunale vanno ponderate secondo ragionevolezza e proporzionalità.
Nel merito, il motivo è fondato. La modifica legislativa regionale incide solo sulla ripartizione interna degli oneri relativi al fondo regionale, non sul principio che individua nella Provincia l’unico soggetto legittimato passivamente per i danni da fauna selvatica. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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