Inammissibile il ricorso che chiede la rivisitazione del fatto (Cass. civ. Sez. I n. 3946 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. investe la regola di diritto nel suo duplice momento di interpretazione e applicazione. Non è deducibile in cassazione l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, che inerisce alla valutazione riservata al giudice di merito. L’accertamento sulla conclusione di un contratto è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Il motivo che si limita a censurare la questio facti, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., restando irrilevante il rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Il Fatto

Nel 2011 il fallimento di una società conveniva in giudizio una banca davanti al tribunale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta dell’istituto. Assumeva la curatela che, a fronte di una cessione pro solvendo di crediti vantati dall’istituto verso società del medesimo gruppo, per un importo dichiarato superiore a due milioni e seicentomila euro, la cedente avesse consegnato il proprio portafoglio clienti per oltre un milione e settecentomila euro, parzialmente incassati dalla banca. Non avendo la banca trasferito alcun credito, la curatela, subentrata nel contratto, chiedeva la restituzione dell’intero importo ceduto, oltre accessori, con compensazione del prezzo non versato.

Il tribunale rigettava le domande. La corte d’appello respingeva tanto l’appello principale della banca quanto quello incidentale della curatela, confermando la decisione di primo grado. La banca proponeva allora ricorso per cassazione con quattro motivi; il fallimento resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente le censure riunite nel primo motivo, tutte fondate su pretese violazioni delle norme in materia di cessione del credito, transazione e interpretazione del contratto. Il rilievo assorbente è di ordine metodologico: il vizio di violazione di legge postula un problema interpretativo della norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione del fatto è esterna a tale giudizio e appartiene alla tipica valutazione del merito, sottratta al sindacato di legittimità. Nel caso concreto la ricorrente pretendeva una rivalutazione degli atti istruttori documentali per giungere a un nuovo scrutinio sull’effettiva conclusione del negozio di cessione.

La Corte ribadisce che l’accertamento sulla conclusione di un contratto è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se non per vizio di motivazione, nella specie ritenuto insussistente. Quanto al rilievo delle pronunce di merito intervenute tra altri soggetti, la ratio decidendi dell’appello, fondata sull’estraneità di quelle decisioni per essere state adottate inter alios, non risulta in alcun modo censurata. Analoga conclusione vale per la dedotta natura transattiva dell’accordo, esclusa dai giudici per mancata allegazione del presupposto indefettibile, ossia l’esistenza di una controversia in corso tra le parti. Il secondo motivo, sulla pretesa risoluzione del negozio, è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi, che aveva escluso la clausola risolutiva espressa.

Il terzo motivo, prospettato come motivazione apparente, è respinto perché la motivazione esiste e attinge il presupposto della qualificazione transattiva. Il quarto, sull’estensione dell’art. 72 l. fall. nella versione ante riforma alla cessione del credito, è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente ha opposto argomenti non conferenti, come la mancata notifica al debitore ceduto, senza confutare la ratio che aveva equiparato la cessione dietro corrispettivo alla vendita.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, la Corte ne trae la conseguenza sul ricorso incidentale. Notificata la sentenza di appello il 18 giugno 2019, il termine dei sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ. scadeva il 17 settembre 2019, mentre il ricorso incidentale è del 14 ottobre 2019 ed è stato notificato il 22 ottobre 2019. Si tratta dunque di ricorso incidentale tardivo, inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi il rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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