Prescrizione dell’azione disciplinare sanitaria decorre dalla commissione dell’illecito (Cass. civ. Sez. II n. 3612 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla commissione dell’illecito e non dalla data in cui l’organo procedente ne abbia avuto conoscenza. L’esposto presentato da un collega, in quanto atto di parte finalizzato a portare a conoscenza degli organi deputati l’esistenza di eventuali illeciti, non è idoneo a interrompere la prescrizione né può essere equiparato alla commissione dell’illecito. La prescrizione è interrotta dall’avvio di un procedimento penale a carico dell’incolpato, con la conseguenza che, in tal caso, riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale. La reiterazione delle condotte assume rilievo ai fini del dies a quo, che va individuato nel momento di cessazione definitiva della condotta censurata.
Il Fatto
Un odontoiatra iscritto all’Ordine provinciale impugnava davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie la decisione con cui la Commissione Albo Odontoiatri gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi. Le contestazioni attenevano ad accuse di condotte diffamatorie e calunniose rivolte a una collega, reiterate in più occasioni e in documenti ufficiali, con riferimento all’uso di un timbro riproducente la firma del ricorrente, alla falsificazione di verbali associativi e alla mancata tenuta di un’assemblea. La CCEPS rigettava il ricorso, confermando la sanzione e ritenendo la congruenza della misura anche in ragione della recidiva.
Il professionista proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 221/1950, la lesione del diritto di difesa per il mancato accoglimento della richiesta di audizione personale, l’erronea applicazione del termine prescrizionale e, infine, il difetto di responsabilità per l’illecito contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo. L’art. 38 del d.P.R. n. 221/1950 estende la rilevanza disciplinare anche alle condotte extraprofessionali che siano disdicevoli al decoro della professione. I comportamenti tenuti all’interno di un’associazione di categoria, ancorché organizzata su base volontaria, restano correlati all’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che i doveri di colleganza e correttezza dell’art. 58 del codice deontologico operano anche in tale ambito. L’intervento del Collegio dei Probiviri, limitato alla sorte dei rapporti endoassociativi, non esclude la valutazione disciplinare da parte dell’Ordine.
Il secondo motivo, fondato sull’art. 59 del d.P.R. n. 221/1950 e sulla dedotta violazione del diritto di difesa, è dichiarato inammissibile. Il ricorrente assume di avere richiesto l’audizione personale con istanza del 25.11.2019, ma non ne riproduce il contenuto essenziale né indica dove il documento sia stato prodotto e dove sia reperibile. La censura viola l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019.
Il terzo motivo è accolto. La Corte ribadisce che, in tema di procedimento disciplinare sanitario, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla commissione dell’illecito e non dalla conoscenza che ne abbia l’organo disciplinare, salvo che sia stata avviata l’azione penale. In tal caso la prescrizione riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale. È richiamato il precedente Cass. n. 23131/2019, che ha chiarito l’effetto interruttivo istantaneo del promovimento dell’azione disciplinare e l’effetto permanente dell’interruzione durante la fase giurisdizionale davanti alla CCEPS.
La decisione impugnata, pur avendo evocato la regola della decorrenza dalla cessazione della condotta reiterata, ha poi risolto la questione facendo riferimento alla data dell’esposto. L’esposto, provenendo dalla parte e mirando all’apertura del procedimento, non ha idoneità interruttiva né costituisce equipollente della commissione dell’illecito. La pronuncia è quindi cassata con rinvio alla CCEPS in diversa composizione, perché rivaluti le condotte ai fini del riscontro della prescrizione, considerando anche gli esposti ai Probiviri del 10.02.2014, le dichiarazioni rese nel procedimento penale e l’incidenza dell’eventuale azione penale. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto.
Nota della Redazione
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