Accettazione tacita della giurisdizione italiana e connessione tra cause (Cass. Sez. Un. n. 22769 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze cautelari proposte dal convenuto straniero avanti al giudice dell’opposizione, quando siano espressamente subordinate al mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, non integrano accettazione tacita della giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 11 l. 218/1995. La richiesta di accantonamento rivolta al giudice delegato non costituisce del pari accettazione, difettando una libera scelta del convenuto, non potendo l’istanza essere indirizzata ad altro giudice. La connessione invocata ai sensi degli artt. 21, 22, 25 e 28 della Convenzione di Bruxelles del 1968 postula un collegamento stretto e non una mera comunanza di causa petendi o petitum, né il rischio di decisioni incompatibili.

Il Fatto

Un fallimento, tramite il curatore e poi l’assuntore del concordato, agisce per il pagamento del residuo credito di un’impresa fornitrice nei confronti di una banca estera, sulla base di titoli cambiari ottenuti in precedenza. La banca si oppone al decreto ingiuntivo eccependo in via principale il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando le clausole di proroga di giurisdizione contenute in un accordo di rientro che attribuiscono competenza esclusiva ai giudici inglesi, in alternativa a quelli iraniani.

Il Tribunale accoglie l’eccezione. La Corte d’appello conferma la declinatoria, escludendo la riserva fallimentare, la nullità delle clausole, la fondatezza della domanda sul credito originario e l’accettazione tacita della giurisdizione italiana. La Prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 27263/2024, rimette alle Sezioni Unite i profili dell’accettazione implicita e della connessione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite delimitano l’ambito del proprio esame al solo primo motivo di ricorso, e al suo interno ai profili dell’accettazione tacita e della connessione, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ.

Quanto al primo profilo, la Corte ricorda la regola codificata nell’art. 11 l. 218/1995, modellata sull’art. 18 della Convenzione di Bruxelles, sull’art. 24 Reg. CE 44/2001 e sull’art. 26 Reg. UE 1215/2012: la giurisdizione resta incontestabile se il convenuto non la contesta nella prima difesa. Il quadro giurisprudenziale consolidato esclude però l’accettazione tacita quando il convenuto subordini le difese di merito o le eccezioni procedurali al mancato accoglimento dell’eccezione di giurisdizione.

Nel caso concreto, la banca ha formulato l’eccezione nel primo atto e ha espressamente condizionato le istanze cautelari al suo rigetto. L’istanza di sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, reiterata, richiama l’eccezione tra le questioni idonee a giustificare la misura. Il Procuratore Generale aveva sostenuto la tesi opposta, ma la Corte dissente.

Quanto all’istanza di accantonamento rivolta al giudice delegato, la Corte osserva che l’accettazione è espressione di una deliberazione volitiva libera: se il convenuto non può che indirizzare l’istanza al giudice fallimentare, nessuna accettazione tacita è ravvisabile.

Sul secondo profilo, le regole di competenza speciale sono di stretta interpretazione e non tollerano un forum shopping da connessione debole. Le cause evocate dai ricorrenti non condividono con quella odierna né causa petendi né petitum, e il collegamento non giustifica un’unica trattazione. Il primo motivo è rigettato, con remissione alla Prima sezione civile per l’ulteriore seguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *