Inammissibili i motivi che chiedono un riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3992 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra alcuno dei motivi di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. la censura che si risolva nel travisamento della prova o nell’erronea valutazione del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non può convertirsi in un terzo giudizio di merito. La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. È inammissibile per genericità il motivo che invochi un giudicato esterno senza specificare l’identità delle parti e dell’oggetto e senza indicare il testo della sentenza asseritamente passata in giudicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. È infine infondato il motivo di omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato il fatto storico, attribuendogli però una valenza giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2008 al 2011, sostenendo la sussistenza di un contratto di piccola colonia con la figlia. La domanda era stata accolta in primo grado.

La Corte d’appello di Salerno, in riforma, aveva rigettato la pretesa. Il giudice di merito, sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti dell’accertamento ispettivo, aveva escluso la piccola colonia per assenza di una distribuzione proporzionata delle spese e per la mancanza dell’affidamento di uno specifico fondo. Irrilevante era stata ritenuta l’autonomia del nucleo familiare della figlia rispetto a quello dei genitori. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione di un giudicato esterno che avrebbe accertato la piccola colonia per gli stessi anni. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha precisato se la sentenza invocata fosse stata resa tra le stesse parti, con la presenza dell’istituto previdenziale, né se l’oggetto coincidesse con quello del giudizio in corso. Manca inoltre l’indicazione specifica del testo della decisione, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il secondo motivo, rubricato come violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non allega una violazione di legge, ma il semplice travisamento di una prova e delle deduzioni difensive. Il travisamento non integra alcuno dei motivi a critica vincolata previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né l’erronea valutazione del contenuto della tesi difensiva o della fonte di prova configura un errore revocatorio.

Il terzo motivo censurava la valutazione del materiale istruttorio, ma è stato ritenuto ugualmente inammissibile. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia assunto prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali o recepito senza critica elementi soggetti a valutazione. La censura sul libero apprezzamento resta ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre il motivo nulla argomenta sui presupposti dell’omesso esame di un fatto decisivo.

Il quarto motivo, incentrato sulla mancata convivenza tra padre e figlia quale elemento essenziale della piccola colonia, è stato dichiarato infondato. La sentenza impugnata aveva considerato il fatto storico, escludendo però che l’autonomia dei nuclei familiari potesse fondare la sussistenza del contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *