Clausola di salvaguardia pensioni estere solo per trattamenti già liquidati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25646 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza prevista dall’art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006 riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 1° gennaio 2007. Non è sufficiente, a tal fine, la delibera del Comitato amministratore del fondo, che non costituisce liquidazione definitiva del trattamento. In presenza di una controversia pendente sulle modalità di riliquidazione, il trattamento non può dirsi definitivamente liquidato e resta escluso dall’ambito applicativo della clausola. La questione di legittimità costituzionale della norma, già ritenuta manifestamente infondata, è inammissibile ove riproponga dubbi già esaminati dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle domande di ricalcolo delle pensioni “VO” avanzate da alcuni assicurati che avevano lavorato in Svizzera, sul presupposto delle ultime retribuzioni effettivamente percepite per effetto del cumulo della contribuzione versata all’estero. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Inps, aveva cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva ritenuto fondate tali domande, riconoscendo corretto il computo della retribuzione pensionabile operato dall’Istituto mediante riparametrazione all’inferiore aliquota contributiva applicata all’estero.
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello degli assicurati, ritenendo che, non essendo intervenuta la liquidazione del trattamento più favorevole, non fosse applicabile la disciplina di salvaguardia. Gli eredi di uno degli assicurati propongono ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 777, legge n. 296 del 2006 e sollecitando, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la domanda di ricalcolo era stata presentata nel 2005 e che la clausola di salvezza opera solo per i trattamenti già liquidati alla data del 1° gennaio 2007. Poiché la controversia sulle modalità di liquidazione era pendente, il trattamento non poteva considerarsi definitivamente liquidato e restava escluso dall’ambito applicativo della disposizione.
Il Collegio richiama un proprio recente precedente (Cass. n. 14905 del 2025), reso in fattispecie analoga, ove si è affermato che la salvaguardia presuppone una liquidazione in via definitiva. Nella specie, la pensione in godimento non era stata liquidata in via definitiva dall’Inps e la delibera del Comitato amministratore non integrava l’atto conclusivo del procedimento, mancando la determinazione della somma certa e liquida e l’emissione del provvedimento di erogazione.
È richiamato altresì il principio di Cass. n. 22874 del 2013, secondo cui la clausola di salvezza non è applicabile quando l’Inps eroghi trattamenti in forza di provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo ma non definitivo: essa si riferisce alle liquidazioni fondate su sentenze già passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della legge.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte rileva che essa è stata già ritenuta manifestamente infondata (Cass. n. 2305 del 2018), in ragione della pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale n. 166 del 2017, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. e al parametro interposto dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Restano valide le osservazioni già rassegnate nell’ordinanza di rimessione, che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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