Credito d’imposta aree svantaggiate: locazione e decadenza otto anni (Cass. civ. Sez. V n. 3993 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della persistenza del diritto al credito d’imposta di cui all’art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, la locazione a terzi dell’immobile non comporta decadenza quando i beni costituiscano un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale. A tal fine occorre un insieme di unità immobiliari che, pur dotate di autonoma utilizzabilità, mantengano un collegamento economico-funzionale, ravvisabile nella condivisione di servizi comuni o nella creazione di sinergie ed economie di scopo. È irrilevante la diversità tra l’attività di impresa del locatore e quella svolta dal conduttore. In tema di compensazione, all’accertamento dell’erario si applica il termine lungo di otto anni solo quando il credito utilizzato è inesistente; ove il credito sia esistente ma non spettante, operano i termini ordinari, con conseguente decadenza dell’Ufficio.
Il Fatto
La contribuente aveva realizzato un opificio industriale in area svantaggiata, beneficiando del credito d’imposta previsto dall’art. 8 legge n. 388 del 2000 e portandolo in compensazione per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Dopo il completamento dei lavori, l’immobile era stato concesso in locazione a terzi.
L’Ufficio aveva recuperato il credito, assumendo la decadenza dal beneficio per il venir meno della destinazione del bene alla struttura produttiva dell’impresa. La C.t.p. di Bari e, in appello, la C.t.r. della Puglia avevano rigettato le ragioni della contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è infondato. La doglianza relativa all’art. 115 è ammissibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; quella sull’art. 116 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione. Nel caso in esame la ricorrente sollecitava in realtà un diverso apprezzamento delle prove, critica estranea al perimetro delle norme invocate.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 8, comma 7, legge n. 388 del 2000 ha natura antielusiva e mira a evitare l’immissione solo temporanea dei beni nell’impresa al fine di fruire dell’agevolazione. La sussistenza dei presupposti del beneficio, in presenza di locazione a terzi, attiene agli elementi costitutivi e il relativo onere della prova grava sul contribuente.
Il terzo motivo è fondato e conduce all’affermazione del principio di diritto. L’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, ha introdotto una norma di interpretazione autentica: gli immobili strumentali per natura che costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato ad attività commerciale, se locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa. Non rileva che la locazione sia totale o parziale, né che l’attività del conduttore coincida con quella del locatore. La C.t.r. ha descritto la conformazione dell’immobile senza verificare il rapporto funzionale tra le singole componenti e ha dato rilievo alla diversità delle attività di impresa, circostanza irrilevante.
Il quarto motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 34419 del 2023 hanno stabilito che il termine lungo di otto anni di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 si applica solo quando il credito utilizzato è inesistente; ove il credito sia esistente ma non spettante, valgono i termini ordinari. Nella specie il credito, seppure condizionato, era esistente, con conseguente decadenza dell’Ufficio dal recupero per l’anno 2006.
Il ricorso è accolto nei motivi terzo e quarto, rigettati il primo e il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, con esclusione del credito relativo all’anno 2006.
Nota della Redazione
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