Onere di contestazione specifica, doppia conforme e limiti del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5434 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di onere di contestazione, la genericità delle deduzioni dell’opponente non consente di ritenere contestati i fatti allegati dalla controparte e il credito azionato in via monitoria resta accertato. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in Cassazione nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e deve emergere dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti. Nel giudizio di legittimità il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando, in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che sono tra loro diverse. Il difetto del minimo costituzionale di motivazione e l’omessa pronuncia devono risultare dalla sentenza, non dalla prospettazione della parte.

Il Fatto

Una banca ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei fideiussori per un credito derivante da un rapporto di conto corrente. Uno dei fideiussori propose opposizione; il Tribunale di Taranto, con decisione n. 3529 del 19.12.2016, rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 444 del 24.09.2019, respinse l’appello.

Il giudice distrettuale ritenne che l’opponente non avesse mai contestato in modo specifico l’insussistenza del proprio debito, limitandosi a contestare genericamente i documenti prodotti dalla banca e a far proprie le ragioni della società. Da qui il ricorso per cassazione della soccombente, articolato in cinque motivi, cui resistette la cessionaria dei crediti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto generiche le contestazioni e provato il credito in via documentale. Il motivo è inammissibile: esso tende a ripetere il giudizio sul fatto. Sul punto la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la violazione delle norme sul libero convincimento è apprezzabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa.

Il secondo motivo, che deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile per la ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme. La Corte ribadisce che, quando opera il comma quinto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse. Nella specie tale onere non è stato assolto.

Quanto al terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per assenza di motivazione, la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti una motivazione inferiore al minimo costituzionale. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è privo di fondamento, perché il giudice di appello non ha omesso di pronunciarsi, ma ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili, assolvendo così il proprio onere decisorio.

Il quinto motivo, infine, deduceva la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la banca non aveva provato documentalmente il credito e che non era configurabile una mancata contestazione dei fatti allegati. Anche questo motivo è inammissibile, perché non è idoneo a superare la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui ogni novum introdotto in appello era inammissibile in ragione della genericità delle allegazioni svolte in tutto il giudizio di primo grado. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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