Omessa distrazione spese: correzione dell’errore materiale, non impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 4114 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di un ente locale in un precedente giudizio, ha chiesto la correzione del dispositivo di un’ordinanza pronunciata dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione. Il dispositivo, ad avviso dell’istante, era affetto da errore materiale: non conteneva la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, benché questi si fosse dichiarato antistatario.
La questione approda così dinanzi alla Corte, chiamata a stabilire quale sia il rimedio esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione avanzata dal difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della richiesta di distrazione. Essa non costituisce una domanda autonoma, ma un’istanza accessoria rispetto alla pronuncia sulle spese. Da questa premessa discende la conseguenza processuale: l’omessa statuizione non apre la strada ai mezzi di impugnazione, ma a un rimedio interno alla stessa decisione.
Il Collegio richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037/2010, conformemente confermato da Cass. n. 12962/2012. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio è individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La soluzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che richiama la procedura di correzione per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La Corte sottolinea inoltre che la correzione assicura un migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di conseguire più rapidamente un titolo esecutivo.
Il rimedio è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. L’istanza è pertanto accolta: la Corte corregge per integrazione il dispositivo, aggiungendo la formula di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.