Motivazione apparente e interpretazione della domanda nella confessoria servitutis (Cass. civ. Sez. II n. 12060 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. L’interpretazione della domanda giudiziale è prerogativa del giudice di merito e non viola l’art. 112 cod. proc. civ. finché resta entro l’ambito della plausibilità, tenendo conto della funzione oggettiva dell’esercizio della confessoria servitutis. Le censure che si risolvono in un diverso apprezzamento degli indizi e delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio della sentenza, né vale come motivo di ricorso, perché alla proposizione di quella domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciare nel merito.

Il Fatto

Nel 2018 il Tribunale di Siracusa accerta che l’edificio costruito dalla convenuta in parte ricade nella servitù di elettrodotto a vantaggio della società attrice. Il giudice ordina la demolizione della struttura precaria di mq. 11,23 ricadente nell’area asservita e condanna al risarcimento per l’edificazione abusiva del vano cucina, di mq. 3,88, non colpito dall’ordine di demolizione; la riconvenzionale di usucapione è rigettata. La Corte di appello di Catania respinge l’impugnazione della convenuta.

La soccombente ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria; la società resiste con controricorso. La questione centrale riguarda l’ambito oggettivo della domanda di demolizione e la tenuta della motivazione sui restanti profili.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati. La ricorrente sosteneva che il petitum fosse delimitato alla sola porzione di fabbricato ricadente entro la proiezione verticale dei conduttori elettrici. La Corte ritiene che la sentenza impugnata, qualificata l’azione come confessoria servitutis, abbia tratto dalla lettura complessiva dell’atto di citazione la richiesta di demolizione di tutte le parti edificate sull’area asservita. Il riferimento alla proiezione verticale dei conduttori serve solo a individuare con precisione il fondo gravato, non a circoscrivere la domanda.

Sul vizio di motivazione apparente, la Corte osserva che la motivazione è effettiva e risoluta, non insanabilmente contraddittoria. Quanto all’art. 112 cod. proc. civ., l’interpretazione della domanda resta prerogativa del giudice di merito e il limite non è superato, poiché la pronuncia tiene conto della funzione oggettiva della confessoria servitutis e non fuoriesce dall’ambito della plausibilità. Nell’atto di citazione vi era del resto un espresso riferimento all’estensione della servitù a una zona di larghezza di venti metri.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte esclude che il rilievo dell’assenza di certezza matematica sui confini dell’area asservita integri una inversione dell’onere della prova. La sentenza di appello ha sviluppato un ragionamento presuntivo non implausibile, muovendo dalle fattezze del decreto prefettizio; il richiamo al difetto di prova contraria assume valore prevalentemente retorico-persuasivo. La ricorrente contrappone un diverso apprezzamento degli indizi, non censurabile in legittimità.

Sul quarto motivo, relativo alla quantificazione del risarcimento, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione, richiamando Sez. U n. 22232 del 03/11/2016 e Sez. U n. 16599 del 2016. Nel caso concreto la motivazione esiste ed è risoluta: il giudice di merito può discostarsi dalle valutazioni del c.t.u. con motivazione congrua, come avvenuto nell’aumento della somma liquidata.

Il quinto motivo è infondato. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della sentenza né motivo di ricorso, poiché non sussiste l’obbligo del giudice di pronunciare nel merito; il principio vale anche per le eccezioni inammissibili. Nessuna norma prevede la sanatoria delle decadenze già maturate ex art. 167 cod. proc. civ. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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