Clausole abusive e transazione: la trattativa individuale va provata (Cass. civ. Sez. III n. 4140 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di tutela del consumatore dettata dal d.lgs. n. 206 del 2005 prescinde dal tipo contrattuale prescelto e trova applicazione anche al contratto di transazione, quando questo sia stato sottoscritto da un professionista e da un consumatore. Il consumatore che agisce in giudizio deve allegare e provare la predisposizione del contratto da parte del professionista e la corrispondenza delle clausole a quelle di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005; spetta invece al professionista superare la presunzione, dimostrando che la singola clausola è stata oggetto di specifica trattativa connotata dai requisiti dell’individualità, della serietà e dell’effettività. La trattativa opera come prius logico rispetto alla verifica del significativo squilibrio: solo se ogni clausola presuntivamente abusiva è stata negoziata individualmente l’accertamento giudiziale dell’abusività resta precluso. Non basta una negoziazione parziale, limitata ad alcune clausole, né l’intervento dei legali delle parti, ove non se ne accerti l’idoneità a garantire la determinazione bilaterale del contenuto contrattuale.
Il Fatto
Un consumatore, acquirente di un immobile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a corrispondere al professionista, costruttore e venditore, la penale contrattuale pattuita in una transazione. L’inadempimento contestato riguardava la violazione dell’obbligo di riservatezza sulle vicende oggetto delle reciproche concessioni.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della clausola di riservatezza e della clausola penale, asseritamente abusive perché determinanti un significativo squilibrio a suo svantaggio. Il giudice di appello aveva escluso l’applicabilità della disciplina consumeristica, ravvisando nella transazione l’esito di una trattativa tra le parti assistite dai rispettivi legali.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina del Codice del consumo si applica a prescindere dal tipo contrattuale e dalla natura della prestazione, sia in caso di moduli o formulari destinati a una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto (Cass. n. 6802 del 2010; Cass. n. 24262 del 2008). La tutela è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale, possibile fonte di abuso.
Si tratta di disciplina diversa e concorrente rispetto a quella degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., poiché la vessatorietà ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 può attenere anche al singolo rapporto contrattuale. Ne deriva che anche la transazione è soggetta alla disciplina consumeristica, come già ritenuto dal giudice di prime cure.
Quanto all’onere probatorio, il consumatore deve allegare e provare la predisposizione del contratto da parte del professionista e la corrispondenza delle clausole a quelle vessatorie ex art. 33, comma 2. Spetta al professionista superare la presunzione, provando la specifica trattativa ex art. 34, comma 4, caratterizzata da individualità, serietà ed effettività, oppure che le clausole, valutate singolarmente e nel complesso, non determinino il significativo squilibrio ex art. 33, comma 1 (Cass. n. 21070 del 2012).
La Corte precisa che l’esclusione della tutela è consentita solo se ogni clausola presuntivamente abusiva è stata oggetto di trattativa specifica; non basta una negoziazione parziale sulle clausole marginali. Il requisito dell’individualità va inteso in senso oggettivo, con riguardo alle singole clausole nel complessivo tenore del contratto, e la trattativa può essere svolta anche dai rappresentanti delle parti.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha disatteso tali principi: ha ritenuto le clausole non vessatorie perché discusse tra le parti assistite dai legali, in termini apodittici e generici, senza verificare se e in che termini le clausole asseritamente abusive fossero state oggetto di specifica trattativa. Assorbito il terzo motivo, la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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