Rinuncia agli atti in appello e passaggio in giudicato della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 4141 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, poiché l’estinzione, a norma dell’art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. La transazione ha efficacia novativa soltanto in presenza di una manifesta volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto sostitutivo del precedente; il relativo accertamento è di fatto e, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. del condebitore solidale presuppone che egli sia rimasto terzo alla transazione e non voglia assumersi oneri ulteriori rispetto all’originario debito. In tema di cancellazione della società di capitali, l’art. 2495 cod. civ. trasferisce l’obbligazione sociale ai soci nei limiti di quanto riscosso, con onere probatorio a carico del creditore.

Il Fatto

Due socie di una società di capitali in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1814/2021. Quest’ultima aveva rigettato l’appello contro il provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna le aveva condannate in solido, insieme ad altri condebitori, al pagamento di somme in favore di un altro obbligato solidale.

La vicenda nasce da una sentenza di condanna risarcitoria emessa dal Tribunale di Ravenna, impugnata in appello e poi definita con dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti. Uno dei condebitori aveva stipulato una transazione con i creditori e aveva poi agito in regresso verso gli altri coobbligati. La questione approda in Cassazione sulla qualificazione di quella transazione e sugli effetti della rinuncia al gravame.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente e rigettati. Le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione delle norme sulla transazione e sul regresso, nonché l’errata distribuzione dell’onere della prova.

Sul primo profilo la Corte osserva che la motivazione del giudice d’appello supera il sindacato di legittimità. La rinuncia agli atti compiuta in appello avverso una decisione di primo grado di fondatezza dell’azione investe solo gli atti del gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia, perché l’estinzione rende inefficaci gli atti ma non le sentenze di merito. La Corte richiama il proprio costante orientamento (Cass. n. 5026 del 2003; Cass. n. 6845 del 2017).

Quanto alla transazione, il giudice di merito ha congruamente escluso la sua natura novativa, rilevando che le parti si erano limitate a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni, rideterminando il solo importo risarcitorio. L’accertamento sul carattere novativo è di fatto e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1946 del 2003; Cass. n. 21371 del 2020; Cass. n. 23064 del 2016).

Sull’art. 1304 cod. civ., la Corte ribadisce che la norma si riferisce solo alla transazione avente ad oggetto l’intero debito. La mancata adesione del coobbligato non fa equivalere il debito solidale alla somma pagata dal transigente, ma gli consente di far valere un debito risarcitorio per una quota minore (Cass. n. 30176 del 2018; Cass. n. 5108 del 2011; Cass. n. 11065 del 2003). Nel caso di specie la transazione era evidentemente vantaggiosa e il titolo del regresso era fondato anche sulla sentenza passata in giudicato.

Infine, sul terzo motivo, la Corte conferma che grava sul creditore la prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione della quota in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 36407 del 2022; Cass. n. 15474 del 2017; Cass. n. 31933 del 2019). Il giudice di merito ha correttamente ritenuto assolto tale onere attraverso la relazione del liquidatore e il prospetto di riparto. Il ricorso è rigettato; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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