Tassa concessione governativa telefonia mobile non abrogata dal codice comunicazioni (Cass. civ. Sez. V n. 2662 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 ad opera dell’art. 218 del d.lgs. n. 259 del 2003 non ha fatto venir meno l’assoggettabilità all’uso del telefono cellulare alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972. Il rinvio operato dalla regola tariffaria all’art. 318 ha carattere formale e non recettizio, sicché deve intendersi attualmente riferito all’art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 2014, convertito in legge n. 50 del 2014, ha reso esplicito il significato implicito della norma interpretata, senza attribuire alla fattispecie un oggetto nuovo. La tassa non contrasta con la disciplina eurounitaria, collocandosi al di fuori del campo di applicazione delle direttive di settore.
Il Fatto
Alcuni Comuni presentano istanze di rimborso della tassa sulle concessioni governative corrisposta, per il periodo dal gennaio 2007 al gennaio 2010, in relazione a contratti di abbonamento di utenza telefonica mobile. Formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, i Comuni impugnano il rifiuto davanti al giudice tributario.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, in riforma integrale della decisione di primo grado, accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sul rilievo che la legittimità del prelievo trovava conferma nelle Sezioni Unite n. 9560 del 2014 e nella disposizione interpretativa dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 2014, esclusa la contrarietà alla disciplina eurounitaria. Il Comune propone ricorso per cassazione con dieci motivi; l’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale il motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia, che deduce l’inammissibilità dei motivi principali per essere le questioni coperte da giudicato. Il motivo è destituito di fondamento: l’interpretazione dell’atto processuale va correlata al suo tenore complessivo, e le ragioni di critica del decisum si desumono anche per implicito dall’intero atto di impugnazione, comprese le premesse in fatto e la parte espositiva. Nel contenzioso tributario l’appello incidentale è contenuto nelle controdeduzioni, con affievolimento della distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.
Nel merito, i primi nove motivi del ricorso principale sono trattati congiuntamente perché connessi. La Corte richiama il disposto dell’art. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972 e dell’art. 21 della tariffa allegata, che contempla l’applicazione della tassa per la licenza o documento sostitutivo relativo all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Le Sezioni Unite n. 9560 e n. 9561 del 2014 hanno già statuito che l’abrogazione dell’art. 318 non ha inciso sull’assoggettabilità, essendo la previsione riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003.
La Corte ribadisce che nel sistema delle comunicazioni non esiste una differenziazione di fonte regolatrice tra telefoni cellulari e radio-trasmittenti: il codice delle comunicazioni disciplina le condizioni di accesso di entrambi, il d.lgs. n. 269 del 2001 i requisiti tecnici per la messa in commercio. Il rinvio della regola tariffaria all’art. 318, di carattere formale, si riferisce pertanto attualmente all’art. 160. La disposizione interpretativa del 2014 ha reso esplicito il significato implicito della norma, imponendo in modo obbligatorio un dato significato tra quelli già ammissibili.
La Corte esclude poi il contrasto con la disciplina eurounitaria. La Corte di giustizia (cause C-355/13, C-71/12, C-492/09 e, da ultimo, C-416/14) ha chiarito che la tassa non ha come base imponibile la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e che l’uso privato del servizio di telefonia mobile in abbonamento non rientra nell’ambito della direttiva autorizzazioni. La tassa non interferisce con la vendita delle apparecchiature terminali né con la loro libera circolazione.
Quanto all’esenzione invocata dai Comuni, la Corte conferma che gli enti locali sono tenuti al pagamento, non estendendosi ad essi l’esenzione dell’art. 13-bis del d.P.R. n. 641 del 1972 né quella riconosciuta all’amministrazione statale, trattandosi di disposizioni di favore di stretta interpretazione. È destituito di fondamento anche il motivo sulle spese processuali, rientrando la loro compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorsi sono rigettati con compensazione delle spese di legittimità per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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