Azione civile e costituzione di parte civile verso soggetto diverso (Cass. civ. Sez. III n. 4139 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile nel processo penale verso un soggetto diverso dal convenuto del giudizio civile non determina l’estinzione del processo civile ai sensi dell’art. 75, primo comma, cod. proc. civ., perché le due azioni restano distinte quanto a parti. L’estinzione presuppone che il trasferimento dell’azione in sede penale equivalga a rinuncia a quella già proposta in sede civile, e non opera quando manca tale identità soggettiva. La scelta difensiva di limitare la costituzione ad un solo condebitori non incide sulla qualificazione dell’atto. La qualificazione del rapporto compiuta dal giudice penale non vincola il giudice civile, essendo la qualificazione insuscettibile di giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva consegnato ad una gioielleria alcuni diamanti e bracciali, secondo una prospettazione di vendita con restituzione del ricavato. Trascorso del tempo, apprese che i beni erano stati venduti e che i titolari non intendevano riconoscergli alcunché. Agì quindi in giudizio civile nei confronti di uno solo dei due fratelli titolari della gioielleria, essendosi costituito parte civile nel processo penale nei confronti dell’altro.
Il convenuto eccepì che i gioielli erano stati conferiti per la realizzazione di un’opera, con accordo di corrispondere la differenza di valore, e propose domanda riconvenzionale. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda attorea, rideterminando il valore dei beni, e rigettò la riconvenzionale; la Corte d’Appello confermò integralmente. Entrambe le parti ricorsero in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo del ricorso incidentale, logicamente preliminare, che deduce violazione dell’art. 75 cod. proc. civ. per mancata pronuncia di estinzione del procedimento civile. Il ricorrente incidentale sostiene che la costituzione di parte civile, limitata volutamente al solo fratello, avrebbe dovuto comportare l’estinzione per rinuncia all’azione civile.
Il motivo è infondato. La Corte rileva che è pacifico come la costituzione di parte civile sia avvenuta verso un soggetto diverso dal convenuto, e ciò è sufficiente a distinguere le due azioni e ad impedire che la loro contemporanea pendenza determini l’estinzione della successiva. L’estinzione prevista dall’art. 75, primo comma, cod. proc. civ. presuppone che il trasferimento in sede penale equivalga a rinuncia all’azione civile, e non può dipendere da una strategia difensiva. La Corte aggiunge che l’incompatibilità a testimoniare dipende dall’interesse del teste a partecipare al giudizio, interesse che prescinde dalla costituzione di parte civile nei suoi confronti.
Quanto al ricorso principale, articolato in otto motivi che pongono una medesima questione, la Corte ne rileva l’inammissibilità. I ricorrenti lamentano che i giudici di merito non avrebbero considerato una ricevuta attestante il valore dei gioielli e non avrebbero riconosciuto ad essa valore di confessione. La Corte osserva che i giudici hanno invece tenuto conto della scrittura, traendone la convinzione che, non distinguendo essa tra diamanti e bracciali, la somma indicata dovesse riferirsi ad entrambi, con l’onere della prova contraria a carico di chi agiva.
La Corte esclude poi che la scrittura contabile e la perizia sull’opera integrino confessione, trattandosi rispettivamente di un giudizio di valore e di un accertamento compiuto da un esperto, e non di dichiarazioni di scienza del convenuto. Quanto alla qualificazione del rapporto, il terzo motivo del ricorso incidentale è dichiarato inammissibile e infondato: la Corte ribadisce che la qualificazione operata dal giudice penale non vincola quello civile, libero di qualificare la fattispecie a prescindere dagli altri giudici, essendo la qualificazione insuscettibile di giudicato.
La Corte dichiara pertanto inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa le spese per reciproca soccombenza, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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