Fondo vittime della strada: identificazione del veicolo e non del conducente (Cass. civ. Sez. III n. 4213 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005, la legitimatio ad processum dell’impresa designata è legata alla mancanza di identificazione del veicolo, non già del suo conducente. Spetta al danneggiato provare il fatto generatore del danno secondo le modalità del sinistro, l’attribuibilità a condotta dolosa o colposa del conducente del mezzo antagonista e che tale veicolo è rimasto sconosciuto. A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia alle autorità di polizia, le indagini compiute o disposte dall’autorità giudiziaria per l’identificazione del veicolo abbiano avuto esito negativo, purché il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente con formale denuncia ed esaustiva esposizione dei fatti. La conoscenza dell’identità del conducente prima del giudizio è circostanza non dirimente ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la Compagnia assicurativa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale causato da uno scooter rimasto non identificato, mentre percorreva a bordo di una bicicletta una via di Lecce. Il Giudice di pace di Lecce aveva accolto la domanda e condannato la Compagnia al risarcimento.

La Compagnia soccombente propose appello e il Tribunale di Lecce, in riforma della prima decisione, rigettò ogni domanda, condannando l’appellato alle spese. Ciò in applicazione dell’art. 283 d.lgs. 209/2005, comma 1, lett. a), ritenendo che il conducente dello scooter fosse stato identificato ben prima di proporre l’azione contro la Compagnia. Il danneggiato ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi sono esaminati congiuntamente, per l’intrinseca connessione delle questioni sottese. Essi non trovano accoglimento, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, ult. comma, cod. proc. civ.

Il Tribunale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea sulla circostanza che, prima dell’inizio della causa, il danneggiato era venuto a conoscenza dell’identità del conducente del veicolo antagonista. Così facendo, però, il giudice d’appello ha errato, giacché la circostanza accertata non è dirimente ai fini del vaglio di ammissibilità.

La Corte richiama il principio per cui il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto. A quest’ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria per l’identificazione del veicolo abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente (Cass. n. 15367/2011).

Nello stesso senso, con specifico riguardo alla disciplina del Codice delle Assicurazioni, è stato più di recente affermato che spetta al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno e le modalità del sinistro, la sua attribuibilità alla condotta del conducente dell’altro mezzo e che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. n. 10540/2023).

Il Tribunale ha quindi errato nell’assumere il difetto di legittimazione passiva della Compagnia facendo riferimento alla conoscenza dell’identità del conducente prima del giudizio, mentre avrebbe dovuto rilevare che il danneggiato non si era attivato per identificare per tempo il veicolo. L’art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005 lega la legittimazione alla mancanza di identificazione del veicolo, non del suo conducente. Non risultando dagli atti che il danneggiato abbia effettuato tentativi di identificazione del veicolo prima di procedere in giudizio, è sufficiente la correzione della decisione ai sensi dell’art. 384, ult. comma, cod. proc. civ., posto che la declaratoria di inammissibilità dell’azione è comunque conforme a diritto. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione, e il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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