Ripetizione dell’indebito esperibile anche in costanza di conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 4214 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di apertura di credito in conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito può essere esercitata dal correntista anche in costanza del rapporto, non essendo la chiusura del conto condizione di ammissibilità della domanda. Affinché la pretesa restitutoria sia configurabile ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., occorre tuttavia che il versamento abbia natura solutoria, integrando uno spostamento patrimoniale definitivo a favore della banca. Le rimesse ripristinatorie della provvista, eseguite su un conto affidato e nell’ambito dell’affidamento concesso, non costituiscono pagamento in senso tecnico, poiché il correntista si limita a ricostituire la disponibilità che può riutilizzare. In tale ipotesi il correntista può agire per la declaratoria di nullità del titolo e per la rettifica delle risultanze del conto, non per la ripetizione di un pagamento che non ha ancora avuto luogo.

Il Fatto

La società correntista conveniva in giudizio la banca chiedendo l’accertamento della non debenza degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto e di spese e competenze varie, nonché la condanna dell’istituto alla restituzione delle somme indebitamente versate sul conto corrente con apertura di credito.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito e, previa declaratoria di nullità delle clausole, accertava un saldo a credito della correntista. La Corte d’Appello rigettava sia l’appello principale della banca sia quello incidentale della società, confermando che l’azione di ripetizione può essere esperita solo dopo la chiusura del conto. Proponevano ricorso principale la banca e ricorso incidentale la correntista.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione, di rilievo nomofilattico, dell’ammissibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito in costanza di un conto corrente c.d. aperto, ritenendo erronea la motivazione del giudice di secondo grado. Questi aveva ritenuto non esperibile la domanda sul presupposto che, prima della chiusura del conto, i versamenti non siano qualificabili come pagamenti.

Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24418/2010, cui intende dare continuità, che distingue tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista. Costituiscono pagamento in senso tecnico le sole rimesse solutorie, cioè i versamenti eseguiti su un conto per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso, oppure su un conto ab origine non affidato.

Le rimesse ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non integrano invece un pagamento: il correntista ricostituisce la provvista e può riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata, che la banca è obbligata a tenere a disposizione fino alla revoca dell’affidamento. In questa situazione il pagamento può dirsi avvenuto solo dopo la conclusione del rapporto, quando la banca esiga la restituzione del saldo finale comprensivo di interessi non dovuti.

Ne consegue che l’azione di ripetizione dell’indebito è esercitabile anche in costanza del rapporto, ma solo se il versamento abbia natura solutoria. Poiché la ricorrente incidentale non deduce i presupposti per qualificare come solutori i propri versamenti, e i giudici di merito hanno già rettificato le risultanze del conto, la censura è rigettata. La Corte corregge quindi la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., confermando il dispositivo di rigetto.

Quanto agli altri motivi, il primo del ricorso principale è inammissibile per novità della censura di ultrapetizione; il secondo e il terzo, sull’onere probatorio e sull’utilizzabilità del saldo del primo estratto conto, sono infondati, avendo l’annotazione contabile della banca efficacia probatoria ex art. 2709 cod. civ.; il quarto è inammissibile per formazione del giudicato interno sul periodo anteriore al 30.6.2000 e per non censurabilità dell’interpretazione contrattuale; il quinto è inammissibile per insindacabilità della statuizione sulle spese in caso di reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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