Conflitto negativo di giurisdizione escluso se l’organo di autodichia decide nel merito (Cass. civ. Sez. Un. n. 4312 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di un conflitto negativo di giurisdizione presuppone che le contrapposte pronunce si fondino sulla comune delibazione della questione di potestas judicandi in relazione all’oggetto della domanda, inteso come petitum sostanziale e causa petendi, e che conseguano a valutazioni di dati omogenei, compiute in astratto sulle sole allegazioni di parte. Un reale conflitto non si configura quando uno dei giudici declini la propria giurisdizione e l’altro, al di là della formula del dispositivo, provveda in sostanza all’accertamento richiesto e neghi in concreto l’esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta era stata posta a fondamento della pronuncia declinatoria. In tale evenienza il conflitto è escluso alla radice e la Corte è esonerata dal pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. quando una delle pronunce provenga da un organo di autodichia.
Il Fatto
Quattro ricorrenti hanno prestato per decenni attività lavorativa in favore del Senato della Repubblica, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di impiego a tempo determinato, formalmente conclusi con i Presidenti succedutisi nel tempo. Esse hanno dedotto che le prestazioni erano state rese in regime di subordinazione e che i compiti assegnati non avevano natura fiduciaria o personalistica.
Proposti i ricorsi alla Commissione Contenziosa del Senato, questa li ha dichiarati inammissibili, escludendo che la controversia rientrasse nel perimetro dell’autodichia, perché il rapporto non afferiva alle funzioni proprie dell’organo sovrano e aveva avuto quale controparte negoziale la persona del Presidente in carica. Il Consiglio di Garanzia ha confermato, respingendo gli appelli. Adito il Tribunale di Roma, il giudice ordinario ha invece declinato la giurisdizione, ravvisando la riserva in favore dell’organo di autodichia a prescindere dalle modalità di costituzione del rapporto. Di qui il ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla ricostruzione dell’istituto. Il conflitto negativo presuppone che le decisioni contrastanti siano il frutto di valutazioni di dati omogenei, compiute entrambe in astratto e con esclusivo riferimento alle deduzioni e allegazioni delle parti, con esclusione di ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dei fatti e sulla fondatezza della domanda.
A detta situazione non può essere assimilata quella in cui un giudice emetta una pronuncia declinatoria della propria potestas judicandi, mentre l’altro provveda nella sostanza all’accertamento richiesto e neghi in concreto l’esistenza del rapporto. La Corte richiama sul punto una consolidata linea interpretativa (Cass. S.U. 12 marzo 2001 n. 102; Cass. S.U. nn. 27401 e 27402 del 13 dicembre 2005; Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16540; Cass. S.U. 4 luglio 2016 n. 13576).
È questa l’evenienza della fattispecie. La sentenza del Tribunale si riferisce al rapporto di impiego instaurato di fatto con il Senato ed esclude che il giudice ordinario possa statuire sulla sua instaurazione. Le decisioni del Consiglio di Garanzia, invece, hanno escluso che quel rapporto potesse essere configurato, traendone la conseguenza che ogni rivendicazione andava fatta valere nei confronti delle persone fisiche che avevano rivestito la carica di Presidente, uniche titolari del rapporto di natura privatistica.
L’organo di autodichia, quindi, a fronte di una domanda fondata sul presupposto dell’instaurazione di fatto di un rapporto di impiego con l’amministrazione, ha ritenuto in sostanza che la domanda non fosse fondata, ha ravvisato l’esclusiva legittimazione delle persone fisiche e ha declinato la giurisdizione sulle pretese scaturenti da quel diverso rapporto, non da quello prospettato dalle ricorrenti e non ravvisato. Non si ravvisa pertanto alcun contrasto, quanto alla giurisdizione e ai limiti dell’autodichia, tra le pronunce asseritamente confliggenti, perché il Tribunale non ha reso alcuna statuizione sulla giurisdizione inerente al rapporto con le persone fisiche, non evocate in quel giudizio.
Il conflitto è dunque escluso alla radice, il che esime le Sezioni Unite dal pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. nei casi in cui una delle pronunce provenga da un organo di autodichia. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e della complessità della vicenda processuale, dandosi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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