Ricorso per cassazione avverso decreto su reclamo decorre termine breve da comunicazione (Cass. civ. Sez. I n. 12136 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con il quale la corte d’appello, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., cui rinvia l’art. 182 bis, comma 5, l.fall. in materia di accordi di ristrutturazione, decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura della cancelleria. Successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, la comunicazione integrale del provvedimento eseguita d’ufficio mediante p.e.c. è equiparata alla notificazione e determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che il rinvio al procedimento di reclamo di cui all’art. 183, comma 2, l.fall. deve intendersi riferito all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall’art. 18 l.fall.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con decreto del 23/11/2022, in accoglimento del reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate contro il provvedimento di primo grado, ha rigettato la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposta dalla società ricorrente a norma degli artt. 182 bis e 182 ter l.fall..

La società ha chiesto per quattro motivi la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 22/1/2023. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo che il decreto era stato comunicato il 24/11/2022 e che il ricorso era pertanto tardivo.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la decorrenza del termine breve per impugnare per cassazione il decreto con il quale la corte d’appello decide sul reclamo avverso l’omologazione. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale decreto è ricorribile entro trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria, permanendo le ragioni della coincidente disciplina tra il reclamo sull’omologazione e la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. n. 30201 del 2019; conf. Cass. n. 20892 del 2019; Cass. n. 4304 del 2012; di recente Cass. n. 40483 del 2021).

Il Collegio sottolinea come, nell’attuale contesto normativo, non vi sia più ragione per distinguere tra comunicazione e notificazione ai fini del decorso dei termini. All’epoca di entrata in vigore dell’art. 18 l.fall. sussisteva una radicale distinzione tra i due istituti; dall’entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 si è creato un difetto di coordinamento tra l’art. 136 c.p.c. e l’art. 45 disp. att. c.p.c., che impone che il biglietto di cancelleria contenga il testo integrale del provvedimento.

Ormai vi è perfetta coincidenza tra l’attività del cancelliere ai fini della notificazione e della comunicazione, poiché in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di p.e.c. contenente in allegato il testo integrale del provvedimento. L’equiparazione è confermata dall’ultimo periodo dell’art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto la novella è diretta a sottolineare che la comunicazione d’ufficio non può produrre gli effetti riservati alla parte.

La differenza tra la notificazione prevista dall’art. 285 c.p.c. e quella contemplata dall’art. 18 l.fall. sta nel fondamento: il primo meccanismo riposa sulla volontà della parte vincitrice, il secondo sulle esigenze di celerità del procedimento fallimentare e sulla mera conoscenza legale del provvedimento. Tanto la comunicazione quanto la notificazione, dopo il d.l. n. 179 del 2012, determinano quindi la decorrenza del termine breve (Cass. 23443/2019; Cass. 10525/2016, 2315/2017, 23575/2017, 26872/2018, 27685/2018).

Nel caso concreto, il termine di trenta giorni decorrente dal 24/11/2022, giorno della comunicazione, era scaduto il 27/12/2022. Il ricorso, notificato solo il 22/1/2023, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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