Falsità della cambiale nel giudizio di rinvio civile: inammissibile la domanda autonoma (Cass. civ. Sez. III n. 20158 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di falsità del documento prevista dall’art. 537 cod. proc. pen. non rientra tra le statuizioni civili adottate in sede penale, ma costituisce pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, sicché la parte civile non è legittimata ad impugnarla. Ne consegue che nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., limitato alle domande risarcitorie e restitutorie di cui all’art. 74 cod. proc. pen., è inammissibile la domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata, una volta abbandonata l’azione risarcitoria. Tale accertamento è proponibile solo tramite querela di falso in via principale, ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ., o in via incidentale nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto diritti che lo postulino, non essendo ammesse domande di mero accertamento di fatti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato querela e si era costituito parte civile in un processo penale promosso nei confronti di un soggetto imputato di aver falsificato una cambiale ad apparente firma del medesimo ricorrente. In primo grado l’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto; la Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’appello della parte civile, aveva affermato ai soli effetti civilistici la responsabilità dell’imputato per la falsificazione, con declaratoria di falsità del titolo ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen..

La Cassazione penale, con sentenza n. 8427 del 2020, aveva annullato la decisione di secondo grado ai fini civilistici, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. La Corte d’appello civile, preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo dell’autenticità della cambiale. La Corte ritiene il motivo infondato: non vi è stata omissione di pronuncia, ma una pronuncia di inammissibilità, avendo il giudice di rinvio espressamente esaminato e respinto la domanda.

Il Collegio richiama l’indirizzo delle sezioni penali secondo cui la dichiarazione di falsità del documento non è una statuizione civile, ma pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, non impugnabile neppure dalla parte civile (Cass. pen., Sez. V n. 14194 del 2018). A fortiori, tale dichiarazione non può essere richiesta nel giudizio civile di prosecuzione, limitato alle statuizioni civili da adottarsi in sede penale.

Una volta escluso che la domanda rientri tra le statuizioni civili, la richiesta di accertamento della non autenticità della sottoscrizione, abbandonata l’azione risarcitoria, costituirebbe o una domanda nuova rispetto a quelle restitutorie e risarcitorie, ovvero una domanda di accertamento di un mero fatto, non ammissibile nel processo civile (Cass., Sez. L n. 11565 del 2017). In entrambi i casi si tratterebbe di domanda inammissibile nel giudizio di rinvio.

La Corte ricostruisce il sistema delle azioni civili di accertamento della falsità: la querela di falso in via principale ai sensi dell’art. 221 cod. proc. civ.; la verificazione della scrittura privata ai sensi dell’art. 216, comma 2, cod. proc. civ., proponibile solo dal soggetto che intende avvalersi della scrittura; l’accertamento incidentale della non autenticità, ammissibile solo in via accessoria rispetto a una domanda avente ad oggetto diritti (Cass., Sez. I n. 12471 del 2001). Il processo è di regola finalizzato all’accertamento di diritti, non di meri fatti, e le domande di accertamento di fatti sono consentite solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Quanto agli altri motivi, la Corte esclude che la rinuncia alla domanda risarcitoria integri una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ., rientrando invece nei poteri del difensore come espressione della facoltà di modificare le conclusioni ex art. 184 cod. proc. civ. (Cass., Sez. III n. 1439 del 2002). Infine, l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. riguarda solo la rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti; nella specie l’inammissibilità è stata dichiarata per una ragione di puro diritto processuale (Cass., Sez. Un. n. 30883 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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