Compensatio lucri cum damno e acquiescenza al capo risarcitorio di primo grado (Cass. civ. Sez. I n. 18659 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensatio lucri cum damno opera sul piano della causalità giuridica come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell’illecito, trovando fondamento nell’art. 1223 cod. civ., che impone una valutazione unitaria di perdite e vantaggi collegati al medesimo fatto. Ne deriva che essa costituisce eccezione in senso lato, risolvendosi in una mera difesa sull’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito. L’acquiescenza prestata dalla parte al capo della sentenza di primo grado che abbia liquidato il danno in una somma determinata non consente al giudice d’appello di detrarre i vantaggi da quella sola somma, poiché l’operazione confronta grandezze disomogenee: la misura soggettiva del ristoro accettato e l’oggettiva entità dei vantaggi collegati all’illecito. Il giudice del rinvio deve procedere alla complessiva valutazione, scorporando l’importo della compensatio dalla perdita netta comprensiva delle poste dell’art. 1223 cod. civ., e non dalla somma su cui è intervenuta l’acquiescenza.

Il Fatto

Un azionista di minoranza di una società assicurativa agisce nei confronti di due società per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto previsto dall’art. 106 t.u.f. Il giudice di primo grado accerta l’elusione dell’obbligo e liquida il danno in una somma determinata, pari alla differenza tra il prezzo delle azioni in sede di offerta e il valore di mercato del titolo.

Dopo una prima sentenza d’appello, cassata da questa Corte, il giudizio viene riassunto. La Corte di appello, nel secondo grado, riconosce il diritto al risarcimento, ma riduce l’importo: da un lato rileva che l’attore, non avendo impugnato il capo di primo grado, vi avrebbe prestato acquiescenza; dall’altro accoglie l’eccezione di compensatio lucri cum damno, detraendo i dividendi medio tempore percepiti dalla somma liquidata in primo grado. Il ricorrente censura tale riduzione per violazione dell’art. 1223 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua il fulcro della questione nel rapporto tra acquiescenza al capo risarcitorio e operatività della compensatio lucri cum damno. Muove dalla funzione dell’istituto, che risponde all’idea del danno risarcibile come risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso, secondo la regola dell’art. 1223 cod. civ.

Richiamando le Sezioni Unite n. 12564 del 2018, la Corte ribadisce che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli deve tenere conto anche degli eventuali vantaggi collegati all’illecito, in applicazione della regola della causalità giuridica, per evitare una inammissibile locupletazione del danneggiato. Il vantaggio compensabile deve però dipendere dal medesimo atto illecito e ad esso legarsi per identico nesso causale.

Sul piano processuale, la sentenza qualifica la compensatio come eccezione in senso lato, mera difesa sull’esatta entità globale del pregiudizio, secondo l’indirizzo di Cass. n. 23588 del 2022 e Cass. n. 26757 del 2020. Ne consegue che l’entità del vantaggio non può essere determinata isolatamente, fuori dalla considerazione della perdita complessiva: gli elementi espressivi delle conseguenze dell’illecito devono tradursi in un’espressione unitaria.

Da qui l’errore della corte territoriale. L’acquiescenza al capo che ha liquidato il danno in una somma determinata non autorizza la detrazione dei vantaggi da quella stessa somma, perché l’operazione confronta la misura soggettiva del ristoro accettato con l’oggettiva misura dei vantaggi collegati all’illecito. Il giudice d’appello avrebbe dovuto scorporare l’importo della compensatio dalla perdita netta effettivamente subita, comprensiva delle poste dell’art. 1223 cod. civ.

La Corte osserva altresì che l’acquiescenza, nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, comporta il divieto di reformatio in peius e l’impossibilità di ottenere, senza appello incidentale, effetti ulteriori, secondo Cass. n. 25877 del 2020. Nel caso concreto gli effetti della parte acquiescente si risolvono però nella mera conferma della decisione impugnata dalla controparte. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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