Inammissibile il ricorso che chiede un riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. II n. 4877 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., concerne esclusivamente i momenti del giudizio di diritto: la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto e la sua applicazione. Non rientra nell’ambito del paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, perché essa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorrente che, attraverso l’apparente denuncia di violazioni normative, mira a una diversa ricostruzione del fatto e a un riesame del materiale probatorio persegue la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso per cassazione è proponibile, ratione temporis, solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., con esclusione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il difetto di motivazione è deducibile, per il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo per violazione del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

Due germani convenivano in giudizio la sorella, proprietaria di un’unità immobiliare facente parte del medesimo fabbricato, lamentando che la tettoia realizzata nel suo immobile violasse la distanza verticale di tre metri prescritta dall’art. 907 cod. civ. rispetto al ballatoio del balcone, e che il tubo di gronda apposto sulla stessa tettoia violasse la distanza di un metro imposta dall’art. 889, comma 2, cod. civ. rispetto al muro divisorio di confine.

Il Tribunale di Catania accoglieva le domande e condannava la convenuta al ripristino dei luoghi mediante rimozione dei manufatti o loro arretramento fino alla distanza legale. La Corte d’Appello di Catania respingeva l’impugnazione della soccombente e ne disponeva la condanna alle ulteriori spese del grado. Avverso tale pronuncia la soccombente proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sola sorella, essendo nel frattempo intervenuto un accordo transattivo con il fratello.

La Motivazione della Corte

La ricorrente articolava due motivi, denunciando la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 907, 889, 905, 1062 e 2729 cod. civ., oltre al criterio del «più probabile che non», con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Si rimproverava alla Corte distrettuale di aver escluso, sulla scorta di un’erronea valutazione delle prove, che tettoia e grondaia fossero preesistenti all’atto di donazione e che fosse configurabile una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre la falsa applicazione si realizza assumendo la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla o traendo conseguenze giuridiche che contraddicono la corretta interpretazione.

Ha precisato che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa resta estranea a tale paradigma e appartiene alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, richiamando Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022 e Cass. n. 14199/2012. Ha inoltre ribadito l’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., che impone al ricorrente di individuare le norme violate e raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto tale onere: ha ammesso di voler sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e un riesame delle prove, così tentando la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Quanto ai profili ulteriori, la Corte ha escluso l’ingresso del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, essendosi in presenza di una doppia conforme, con applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., commi 4 e 5, ratione temporis. Il difetto motivazionale, infine, è stato denunciato secondo la vecchia formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ormai circoscritto al «minimo costituzionale». Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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