Revocazione e certificazione della data della procura nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 31242 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione non può fondarsi, quale errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla ritenuta insussistenza della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. Si tratta, infatti, di un profilo di qualificazione giuridica del contenuto dell’atto, non di un travisamento di un fatto storico. Nella materia della protezione internazionale, l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 impone che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore ne certifichi specificamente la data: la relativa statuizione, applicativa di Sezioni Unite n. 15177 del 2021, non è sindacabile col vizio revocatorio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda reiterata di protezione internazionale, respinta dal Tribunale all’esito del diniego della competente Commissione territoriale. Nel procedimento di legittimità il ricorso era stato dichiarato inammissibile, con condanna ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, essendo il Ministero rimasto intimato.

Avverso quella pronuncia il ricorrente propone ricorso per revocazione, affidato a un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non svolge difese. La questione che giunge all’esame della Corte è dunque se la ritenuta mancanza della certificazione della data di rilascio della procura integri l’errore di fatto dedotto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente affermato la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura, mentre l’atto conferito al difensore recava la data del 20.05.2023 ed era stato autenticato dal patrocinatore.

La Corte dichiara l’unica censura inammissibile. Il provvedimento impugnato, nel vagliare il contenuto della procura, aveva ritenuto che essa difettasse della specifica certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio. Non si rinviene pertanto alcun errore fattuale revocatorio: la valutazione investe la qualificazione giuridica dell’atto, non la percezione di un fatto.

La Corte rileva inoltre che, in punto di questione di diritto — non prospettabile con il vizio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. —, la statuizione risulta del tutto corretta. Nel confermare la proposta di definizione accelerata, il giudice ha fatto applicazione della giurisprudenza consolidata successiva alle Sezioni Unite n. 15177 del 2021 e a Corte cost. n. 13 del 2022.

In particolare, le Sezioni Unite, componendo un contrasto, hanno affermato che l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 — nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni ad opera della legge n. 46 del 2017 — richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 cod. proc. civ.: l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente alla pubblicazione della decisione impugnata.

Il secondo profilo è infine dichiarato inconferente: la comunicazione della proposta non contiene incorporata la proposta di definizione accelerata, che viene soltanto allegata. Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *