Privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/1998 anche per le garanzie Sace (Cass. civ. Sez. I n. 6567 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico concessi in forma di garanzia, stante la finalità pubblicistica e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle misure agevolative contemplate. Il credito del gestore che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore sorge privilegiato ex lege per effetto del solo pagamento, non occorrendo un formale provvedimento di revoca della concessione. La revoca del beneficio ha valore meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto di fruizione e non valenza costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato fin dal momento dell’erogazione, con la conseguenza che è irrilevante che i presupposti della revoca siano accertati prima o dopo il fallimento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., chiedendo l’ammissione al passivo di un credito restitutorio, oltre interessi, con il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Il credito derivava dall’escussione della garanzia prestata in favore di un finanziamento bancario erogato alla società poi fallita.
L’opponente sosteneva che il finanziamento, in quanto assistito dalla propria garanzia, integrava un sostegno pubblico rientrante nell’ambito applicativo del citato d.lgs. n. 123/1998 e che il credito era perciò munito del privilegio, indipendentemente dal momento della revoca del beneficio. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, escludendo il privilegio in mancanza di una revoca per deviazione dell’intervento dallo scopo e rilevando che l’inadempimento contestato era un mero ritardo nella restituzione delle rate. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, con assorbimento del terzo. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, nel prevedere la revoca del beneficio e il privilegio in favore del credito alle restituzioni, non si limita alle patologie della fase genetica dell’erogazione, ma si estende alla successiva fase di gestione del rapporto di credito, ivi compresa la sua risoluzione negoziale (Cass. n. 27303 del 2022).
Il privilegio opera per tutti gli interventi di sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati e a prescindere dal riferimento, nell’atto di finanziamento, alla specifica legge statale che lo prevede, non essendo necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca amministrativa (Cass. n. 27360 del 2024).
Il privilegio trova dunque applicazione anche per gli interventi erogati in forma di concessione di garanzia, e si estende al credito del gestore del Fondo che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore. Tale credito non origina da un’erogazione diretta dell’Amministrazione nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito, e sorge per effetto del solo pagamento, senza necessità di un provvedimento di revoca (Cass. n. 9657 del 2024).
La revoca del beneficio è meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione previsto dalla legge e non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio, che nasce privilegiato ex lege fin dal momento dell’erogazione, per cui è irrilevante che i presupposti della revoca siano accertati prima o dopo il fallimento (Cass. n. 13152 del 2023; Cass. n. 8882 del 2020).
Nel caso di finanziamenti coperti da garanzia, la revoca comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante, che postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria e degli istituti della surroga e del regresso (Cass. n. 1453 del 2022); è irrilevante l’inquadramento in termini di regresso o di surroga della pretesa fatta valere dal garante (Cass. n. 11122 del 2020). Il tribunale, escludendo il privilegio, non si è attenuto a tali principi. Il decreto è stato cassato con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Bologna in differente composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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