Contraddittorio prefallimentare e curatore speciale della società estera (Cass. civ. Sez. I n. 5153 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di diritto estero il cui legale rappresentante sia deceduto e non sostituito, la notificazione dell’istanza al curatore speciale nominate per rappresentarla in giudizio instaura correttamente il contraddittorio. Il ricorso per cassazione che contesti in modo meramente generico e assertivo l’accertamento del giudice di merito e che proponga per la prima volta nel giudizio di legittimità una doglianza non svolta nel reclamo è inammissibile. Il soggetto che, alla data del provvedimento di anticipazione dell’udienza prefallimentare, non riveste la qualifica di legale rappresentante della fallenda non ha diritto di riceverne comunicazione neppure nella qualità di socio unico.

Il Fatto

La società ricorrente, di diritto estero, era stata dichiarata fallita dal Tribunale su istanza del condominio creditore. La notificazione dell’istanza presso la sede londinese della società — in realtà mera domiciliazione — non era andata a buon fine; era poi emerso che il legale rappresentante era deceduto e non era stato sostituito. Il procedimento di primo grado era pertanto proseguito nei confronti del curatore speciale nominato per rappresentare la fallenda.

La Corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza dichiarativa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, in relazione alla nomina del curatore speciale e alla data dell’udienza prefallimentare anticipata.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che il nuovo amministratore aveva ricevuto dal curatore speciale, a mezzo raccomandata, comunicazione che l’udienza dinanzi al giudice delegato si sarebbe tenuta il 15.12.2021; su richiesta del creditore istante l’udienza era stata però anticipata al 10.11.2021, senza che egli ne fosse informato. Ne deduce che l’anticipazione, mai comunicata, gli avrebbe impedito di costituirsi e difendersi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, la ricorrente contesta in modo generico e assertivo l’accertamento del giudice di merito secondo cui l’amministratore figurante all’atto del deposito dell’istanza era da tempo deceduto e la comunicazione della nomina del nuovo amministratore era stata inviata al registro delle imprese del Regno Unito solo in epoca successiva. Da tale accertamento discende la corretta instaurazione del procedimento prefallimentare nei confronti del curatore speciale nominato per rappresentare in giudizio la fallenda.

Dall’altro lato, il motivo si fonda su una doglianza — l’anticipazione dell’udienza prefallimentare — che non risulta essere stata prospettata nel giudizio di reclamo, nel quale la società si era limitata a sostenere che la nomina del nuovo amministratore risaliva al giugno 2021. La questione non poteva dunque essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

La Corte esclude inoltre che il soggetto che alla data del provvedimento di anticipazione non figurava quale legale rappresentante della fallenda avesse diritto a riceverne comunicazione nella sua qualità di socio unico. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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