Prestazioni accessorie esenti IVA solo se parti del rapporto contrattuale (Cass. civ. Sez. V n. 5089 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini dell’esenzione dall’imposta sono prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile. L’unitarietà va valutata non secondo il significato meramente formale del negozio, ma alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, che si identificano nella causa del contratto e non nei motivi del singolo contraente. L’unitarietà, pertanto, si apprezza con riguardo alle sole parti contrattuali e non rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti. I servizi tecnici offerti in relazione ai pagamenti, quali l’elaborazione dei dati, non sono di per sé esenti da IVA secondo la giurisprudenza unionale.

Il Fatto

Una società che presta servizi finanziari per conto di un emittente di carte di credito riceve un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativamente all’anno d’imposta 2005. L’ufficio contesta l’omessa fatturazione di operazioni imponibili: la società aveva ritenuto esente l’attività di cattura dati, consistente nella registrazione di ogni valido movimento contabile, comprese le operazioni di storno, rappresentativo della spesa effettuata dal titolare della carta.

La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la natura finanziaria esente del servizio, la nullità della sentenza per omissione di pronuncia sull’accessorietà della prestazione e l’omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi per connessione e muove dall’art. 10, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, che esenta tra l’altro le prestazioni di servizi concernenti i pagamenti. La disposizione riprende l’art. 13, lett. b), della sesta direttiva e trova corrispondenza nell’art. 135, § 1, lett. d), della direttiva n. 2006/112/CE.

Sul primo motivo i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza unionale: il servizio di elaborazione dei pagamenti a mezzo carta di credito o di debito, effettuato per conto di un soggetto passivo, non rientra tra le operazioni esenti (CGUE 26 maggio 2016, cause C-607/14 e C-130/15), conclusioni poi riprese per servizi analoghi (CGUE 25 luglio 2018; CGUE 3 ottobre 2019, causa C-42/18). I servizi tecnici connessi ai pagamenti non sono quindi di per sé esenti. La Commissione tributaria regionale ha qualificato il servizio di cattura dati, oggetto di autonoma previsione contrattuale e di specifica remunerazione, come attività tecnica non esente: valutazione logica, non contestabile in sede di legittimità. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il proprio recente arresto secondo cui, in tema di IVA, sono accessorie le operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, e l’unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non rispetto a terzi estranei (Cass. n. 3893 del 09.02.2023; Cass. n. 40725 del 20.12.2021). Tale orientamento è speculare a quello unionale, per il quale l’operazione costituita da un’unica prestazione economica non va artificialmente divisa in più parti (CGUE 2 dicembre 2010, causa C-276/09; CGUE 20 aprile 2023, causa C-282/22).

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha omesso del tutto di pronunciarsi sul profilo, regolarmente dedotto, dell’accessorietà della prestazione di cattura dati rispetto a quella principale di effettuazione dei pagamenti, limitandosi ad affermare che l’esenzione non è prevista dalla legge. Ne consegue la nullità della sentenza in parte qua.

Le questioni sanzionatorie, oggetto del terzo motivo, restano assorbite, comprese quelle prospettate in memoria sullo ius superveniens. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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