Lo scarto formale della dichiarazione non equivale a omessa dichiarazione ai fini dell’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16702 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo scarto della dichiarazione per vizi formali, a seguito di controllo automatizzato, non equivale ad omessa dichiarazione; ne consegue che la cartella di pagamento emessa su tale presupposto non può essere qualificata come accertamento induttivo. Nel contenzioso tributario, quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire in appello le medesime ragioni poste a sostegno della legittimità dell’avviso annullato in primo grado, è assolto l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza. I motivi di ricorso per cassazione che sollecitano una mera rivalutazione probatoria, senza dedurre un vizio di motivazione nei limiti del “minimo costituzionale”, sono inammissibili in quanto demandano al giudice di legittimità un riesame del merito non consentito.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2009. Il sistema aveva scartato la dichiarazione presentata per irregolarità formali, con la conseguenza che la stessa risultava omessa e il credito d’imposta indicato era stato disconosciuto, riverberandosi anche sulla dichiarazione relativa all’anno successivo.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che lo scarto per vizi formali non integrasse il presupposto dell’omessa dichiarazione. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, tuttavia, riformava la sentenza, riaffermando integralmente la pretesa impositiva. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività del controricorso erariale, disattendendola per effetto della sospensione dei termini introdotta dal d.l. n. 119/2018, applicabile alle controversie definibili in base alla procedura agevolata, quale quella in esame. Ha poi esaminato i motivi nel merito, articolando la decisione su due distinti piani.
Il primo motivo, incentrato sull’asserito giudicato interno su uno dei capi della sentenza di primo grado, è stato rigettato. Il giudice di legittimità ha rilevato che la pronuncia di primo grado non conteneva due distinte rationes decidendi, ma si fondava unicamente sul diniego di equiparazione tra lo scarto della dichiarazione e l’omissione. Ha inoltre richiamato il principio consolidato per cui la riproposizione in appello delle ragioni già dedotte, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, erano dirette a sollecitare una rivalutazione dell’apporto probatorio e del giudizio di merito opposto a quello espresso dalla sentenza d’appello, attività preclusa al giudice di legittimità. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa attiene alla valutazione tipica del giudice di merito, censurabile solo tramite il vizio di motivazione.
La Suprema Corte ha infine precisato i limiti del sindacato motivazionale, circoscritto, per i provvedimenti successivi all’11 settembre 2012, alla mancanza assoluta della motivazione e alle altre anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa la semplice insufficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.