TARI, dati catastali incompleti e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 32686 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’omessa o incompleta indicazione degli estremi catastali dell’immobile non determina l’invalidità dell’avviso di accertamento quando l’oggetto della tassazione resti comunque identificabile attraverso altri elementi, come l’indirizzo, e non risulti incerto o equivoco. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non impone, a pena di nullità, la completezza dei dati catastali. Nel giudizio tributario il contribuente è gravato dall’onere probatorio del fatto eccezionale della non debenza del tributo: l’omessa denuncia delle circostanze che fondano l’esenzione o la riduzione rende legittimo il calcolo dell’imposta sull’intero periodo, senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’ente impositore.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso da un comune per l’omesso pagamento della TARI relativa a un immobile detenuto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania respingeva l’appello con sentenza depositata nel marzo 2023.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello escluso la nullità dell’atto per difetto di motivazione. L’ente locale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in un unico motivo, che censura sotto due profili la motivazione dell’avviso: l’incompletezza dei dati catastali dell’immobile e l’erronea indicazione del periodo di tassazione. La Corte esamina separatamente le due doglianze e le respinge entrambe, la seconda per inammissibilità.
Sul primo profilo, la Sezione richiama il proprio orientamento, confermato anche di recente, secondo cui l’omessa indicazione degli estremi catastali non invalida l’avviso se l’immobile resta identificabile attraverso altri elementi e l’oggetto della tassazione non diviene incerto o equivoco. Nel caso concreto l’indicazione topografica, integrata dalla specificazione di foglio e subalterno, risultava sufficiente a individuare esattamente l’oggetto del tributo. Non era contestata la detenzione dell’immobile, dichiarata dallo stesso contribuente all’ente, né la titolarità di altri immobili situati al medesimo indirizzo. Il motivo è pertanto infondato.
Sul secondo profilo, il contribuente lamentava che l’atto richiamasse, quanto al periodo di imposta, un documento mai depositato né portato a sua conoscenza. La Corte rileva che il giudice di appello aveva fondato la decisione su un diverso e autonomo argomento: per la disciplina della TARI il contribuente è titolare di un obbligo di denuncia verso l’amministrazione, dovendo indicare per tempo le aree che non producono rifiuti urbani. In difetto, resta tenuto al pagamento della tassa per tutti i metri quadrati occupati, poiché l’occupazione costituisce il presupposto del tributo nell’an e nel quantum.
Ne deriva che spetta al contribuente provare il fatto eccezionale della non debenza della tassa. La dichiarazione che documenta il possesso delle condizioni di esenzione costituisce requisito imprescindibile per goderne: si tratta di un onere formale che non può essere sostituito da altre denunce né superato dalla circostanza che il comune conosca aliunde uno dei fatti che comportano l’esenzione o la riduzione. La Corte richiama sul punto il costante orientamento riassunto dalla pronuncia della Sezione VI n. 5190 del 2022.
Il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in quale modo tale affermazione di diritto confliggesse con la legge o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Egli ha invece incentrato la difesa sul solo documento non depositato, omettendo ogni critica specifica alla ratio decidendi. La censura è quindi inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.