Marchio debole e confondibilità: censura inammissibile in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 5106 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della debolezza del marchio anteriore e la comparazione in concreto tra i segni, ai fini della confondibilità, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo per vizio di motivazione. Quando la sentenza impugnata si fonda su autonome rationes decidendi, l’inammissibilità del motivo che censura una di esse assorbe i motivi inerenti alle altre, con rigetto complessivo del ricorso. In materia di proprietà industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha legittimazione ad agire avverso le sentenze della Commissione dei ricorsi, tutelando l’interesse pubblico al controllo di legittimità dei poteri amministrativi esercitati dall’UIBM. La cessazione della materia del contendere non si determina in assenza di adesione del ricorrente alla prospettazione della controricorrente.
Il Fatto
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 61/2018, che aveva accolto l’impugnazione di una società operante nel settore degli pneumatici avverso la decisione dell’UIBM.
Quest’ultima aveva a sua volta accolto l’opposizione della titolare di marchi anteriori avverso la domanda di registrazione del marchio opposto, per prodotti della Classe 12. La società controricorrente resiste con controricorso; la titolare dei marchi anteriori non svolge difese. Con ordinanza interlocutoria la Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo per la questione della legittimazione ad agire del Ministero ricorrente, ai sensi dell’art. 136 c.p.i.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire del Ministero, ritenendola infondata. Richiamando integralmente un proprio precedente (Cass. Sez. I n. 22307 del 25 luglio 2023), afferma che le sentenze della Commissione dei ricorsi sono impugnabili dal Ministero, il quale, tutelando l’interesse pubblico connesso al controllo di legittimità dei poteri amministrativi esercitati nel procedimento di registrazione, ha interesse a sindacare la correttezza del giudizio della Commissione sulle decisioni di una propria articolazione interna (UIBM).
È parimenti infondata l’eccezione della controricorrente, fondata sulla deduzione che le azioni di decadenza per non uso promosse dinanzi all’EUIPO si erano concluse con decisioni di decadenza, totale quanto a un marchio e parziale quanto all’altro, con conseguente insussistenza, allo stato, dei titoli anteriori e carenza di interesse ad agire ex art. 111 cod. proc. civ. La Corte esclude la cessazione della materia del contendere, poiché non risulta l’adesione del Ministero ricorrente alla prospettazione della controricorrente.
Nel merito, i tre motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13, 15, 20, 25 e 175 d.lgs. n. 30/2005, sotto il profilo dell’errata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/6/2012, C-307/10, del riferimento ai prodotti effettivamente commercializzati nel giudizio di comparazione e dell’erroneo giudizio di confondibilità tra i segni.
La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: l’esito del giudizio di comparazione tra i prodotti, censurato dai primi due motivi, e l’esito del giudizio sulla confondibilità dei segni, censurato dal terzo. Ne deriva che la non accoglibilità di una delle censure inerenti a una ragione della decisione comporta il rigetto del ricorso, a prescindere dalla valutazione dell’altra.
Il terzo motivo, che contesta la valutazione in concreto della debolezza del marchio e la comparazione tra i segni, è inammissibile: tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nella specie non articolato dal ricorrente. L’inammissibilità del terzo motivo determina l’assorbimento dei primi due e il rigetto complessivo del ricorso. La soccombenza dell’amministrazione regola le spese, senza raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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