Il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva (Cass. civ. Sez. V n. 5100 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Centro operativo di Pescara non è titolare di potestà impositiva: dispone di poteri di istruttoria e di supporto alle articolazioni periferiche dell’Agenzia delle entrate, alle quali soltanto compete l’adozione dell’avviso di accertamento. La legittimazione processuale spetta alla Direzione provinciale individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, secondo il criterio dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992. La novella dell’art. 28, secondo comma, del d.l. n. 78/2010, che ha modificato gli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 546/1992, non ha ampliato le competenze del predetto Centro, né ha implicitamente attribuito allo stesso un potere impositivo: dal riconoscimento della legittimazione passiva delle diverse articolazioni dell’Agenzia non può inferirsi l’attribuzione di una competenza sostanziale che la legge non prevede.

Il Fatto

La contribuente era attinta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, adottato e notificato dal Centro operativo di Pescara. La contribuente impugnava l’atto, deducendo profili procedimentali e sostanziali e, in particolare, l’incompetenza del Centro operativo ad adottare atti impositivi.

Entrambi i collegi di merito accoglievano le ragioni della contribuente e negavano il potere della predetta articolazione dell’Agenzia delle entrate di formare avvisi di accertamento. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione con unico motivo, mentre la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un solo motivo, proposto per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 28, secondo comma, del d.l. n. 78/2010 e 10 del d.lgs. n. 546/1992. L’Agenzia sostiene che la novella del codice del processo tributario, prevedendo la legittimazione delle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate, avrebbe implicitamente ammesso, insieme alla legittimazione passiva, anche una potestà impositiva.

La Corte non condivide l’argomento. Dopo aver ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell’Agenzia, il Collegio ribadisce che al Centro operativo di Pescara non spetta alcuna potestà impositiva, ma soltanto poteri di indagine e di supporto alle articolazioni periferiche, alle quali compete adottare l’avviso di accertamento.

Il precedente richiamato nella parte motiva afferma che il Centro operativo ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. Tale conclusione è avvalorata dall’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992: se l’ufficio è un Centro di servizio, la legittimazione processuale ricade sull’ufficio delle entrate cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, poiché l’ente impositore resta pur sempre l’Agenzia delle entrate, che si avvale della competenza tecnica del Centro operativo.

La Corte richiama altresì il principio secondo cui occorre distinguere tra revoca del credito di imposta, manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio e come tale attratta nella competenza funzionale del Centro operativo, e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, per il quale la competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia è individuata secondo il criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.

Resta da definire quale sia la legittimazione processuale del Centro, in considerazione del fatto che l’art. 28 del d.l. n. 78/2010 ha modificato gli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento delle competenze né l’assegnazione di un potere impositivo al Centro. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese in mancanza di attività difensiva della parte privata; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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