Divieto di ripianamento perdite non estensibile ai consorzi-azienda ex art. 31 t.u.e.l. (Cass. civ. Sez. I n. 6871 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assistenza finanziaria posto dall’art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 opera esclusivamente nei confronti delle società pubbliche e non è suscettibile di applicazione analogica ai consorzi-azienda costituiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 31 t.u. enti locali, difettando il presupposto della lacuna normativa e risultando la diversità di natura giuridica tra i due soggetti dal complesso delle disposizioni richiamate, tra cui l’art. 14, quinto comma, d.lgs. n. 175 del 2016 e l’art. 35, ottavo comma, l. n. 448 del 2001. Ne consegue che l’obbligo statutario di ripianamento delle perdite non incorre in nullità per contrasto con la disciplina dettata per le società partecipate. Nell’interpretazione della clausola statutaria l’interprete deve muovere dal senso letterale delle parole, potendo ricorrere agli altri canoni ermeneutici solo ove quel senso risulti ambiguo, restando escluso che il principio di conservazione degli effetti utili del contratto autorizzi un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti.
Il Fatto
Alcuni Comuni e Comunità montane avevano costituito, con atto pubblico, un consorzio-azienda ai sensi dell’art. 31 t.u. enti locali, affidandogli la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione. Dall’anno 2008 il bilancio consortile registrava una perdita rilevante, sfociata nell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Il Commissario giudiziale promuoveva un giudizio arbitrale per far accertare l’inadempimento degli enti partecipanti all’obbligo statutario di ripartire le perdite in proporzione alle quote e per ottenere il risarcimento del danno. Il Collegio arbitrale accoglieva la domanda in forza dell’art. 28 dello Statuto, ritenendo inapplicabile l’art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010. La Corte di appello di Torino, con sentenza non definitiva prima e definitiva poi, dichiarava la nullità del lodo, estendendo in via analogica agli organismi strumentali il divieto dettato per le società. Il Consorzio e la banca intervenuta in senso adesivo ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la norma del 2010, dettata per le società pubbliche, dovrebbe valere per analogia anche per i consorzi. La Corte condivide la censura sul rilievo che l’art. 6, comma 19 richiama espressamente e reiteratamente il modello societario e rinvia all’art. 2447 cod. civ., disposizione che ha ragione d’essere solo se raccordata a enti societari.
Il dato testuale è confermato dal d.lgs. n. 175 del 2016, il cui art. 14, quinto comma, riproduce il divieto con riferimento alle società partecipate, e dall’art. 35, ottavo comma, l. n. 448 del 2001, che impone la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi: proprio la necessità di quella trasformazione dimostra la diversa natura giuridica riconosciuta dal legislatore. Irrilevante, per la Corte, che il Consorzio non sia stato trasformato, giacché la violazione di legge non basta a superare il dato normativo.
Quanto all’applicazione analogica, manca il presupposto dell’assenza di disciplina della situazione esaminata. La giurisprudenza contabile richiamata in appello si limita a valorizzare la finalità della norma, senza affermarne l’estensione ai consorzi. Essa non esclude l’operatività dell’art. 194, primo comma, lett. b), t.u. enti locali, né la possibilità che il Comune deliberi l’accollo dei debiti consortili nell’esercizio dei propri poteri discrezionali.
Il quarto motivo attiene all’interpretazione dell’art. 28 dello Statuto, che la Corte di appello aveva limitato alle sole perdite riconducibili alla gestione dei servizi pubblici. La Corte ribadisce che nell’interpretazione della clausola statutaria occorre muovere dal senso letterale delle parole e che solo un suo esito ambiguo consente il ricorso ai canoni successivi. Il principio di conservazione degli effetti utili del contratto non può mai comportare un’interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendosi in tal caso dichiarare la nullità della clausola. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione; il ricorso incidentale degli enti locali è dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza.
Nota della Redazione
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