Licenziamento disciplinare e sindacato di legittimità sull’apprezzamento delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5162 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la veste di errores in procedendo, prospetti in realtà una lettura alternativa degli atti e delle risultanze probatorie è inammissibile. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logicamente coerente e immune da vizi, non è sindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento non integra un vizio di violazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso dalla doppia conforme. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando l’onere sia attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della Regione Sicilia, impugna il licenziamento disciplinare intimato all’esito di indagini penali dalle quali era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni, senza la timbratura della scheda magnetica attestante i periodi di assenza. La Corte d’appello di Caltanissetta, nel 2022, respinge il gravame del lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnativa.
Il giudice territoriale ritiene raggiunta la prova dei fatti sulla base delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria allegate all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, sufficientemente specifica la contestazione, non leso il diritto di difesa per l’instaurazione del procedimento accelerato e proporzionata la misura espulsiva, in assenza di elementi giustificativi addotti dal lavoratore. Propone ricorso per cassazione il lavoratore con cinque motivi; resiste l’amministrazione regionale con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente, perché entrambi denunciano la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il primo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il secondo per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 2106 cod. civ.. La Corte li dichiara inammissibili: dietro la prospettazione di errores in procedendo, essi mirano a censurare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove operati dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa degli atti.
La Suprema Corte richiama il principio per cui il ricorrente non può contrapporre all’apprezzamento del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili e in sé coerente, una diversa valutazione: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Sez. 5 n. 32505 del 2023). Nel caso concreto, la decisione impugnata è ampiamente argomentata e attinge il minimo costituzionale (Sez. Un. n. 8053 del 2014), fondandosi non già sull’ordinanza cautelare, ma sulle indagini di polizia giudiziaria ad essa allegate e prodotte.
Quanto alla qualificazione del vizio, la Corte ricorda che il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità: la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non configura un vizio processuale, ma un errore di fatto, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. 6-2 n. 27847 del 2021). Tale censura è nella specie preclusa dalla doppia conforme, ravvisabile anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo (Sez. 6-2 n. 7724 del 2022).
Anche gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili. La denuncia del rito accelerato, della ritenuta giusta causa e della regola sull’onere probatorio mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. La Corte richiama il principio per cui la denuncia dei contratti collettivi ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è ammessa solo per quelli nazionali (Sez. L n. 551 del 2021), poiché nella specie si discute di contrattazione regionale. La valutazione della gravità della condotta è stata svolta senza automatismi, in assenza di giustificazioni del lavoratore, con conseguente erroneità della prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ. (Sez. 3 n. 13395 del 2018). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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