Progressione orizzontale e computo dell’anzianità nel contratto di formazione e lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13498 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984. Ne deriva che, ove una clausola del contratto collettivo limiti la partecipazione a una procedura selettiva interna ai soli assunti a tempo indeterminato a una certa data, il requisito temporale deve ritenersi maturato alla data di emanazione del bando, se la trasformazione del rapporto è intervenuta anteriormente. È inammissibile il ricorso per cassazione che, in sede di rinvio, opponga alla regola iuris enunciata dalla Corte una diversa lettura della stessa, risolvendosi in una censura di merito sulla interpretazione del giudice del rinvio.
Il Fatto
Due lavoratori, assunti dall’INPS con contratto di formazione e lavoro nel 2002 e stabilizzati a tempo indeterminato il 12.7.2007, agivano per il riconoscimento del diritto a partecipare alla procedura selettiva per la progressione orizzontale dal livello B2 al livello B1. Il bando di selezione, indetto in base al CCNI per il personale non dirigente, limitava la partecipazione agli assunti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006.
Il Tribunale di Bergamo accoglieva i distinti ricorsi, con disapplicazione della clausola collettiva limitativa. La Corte d’Appello di Brescia, in sede di conferma, e poi la Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, confermavano le pronunzie di primo grado con diversa motivazione. L’INPS ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione della compatibilità della clausola collettiva limitativa con la disciplina statale e della legittimità dell’esercizio dei poteri contrattuali rispetto all’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984. La norma impone il computo del periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il giudice del rinvio era stato chiamato a stabilire se la previsione del criterio del possesso di una determinata anzianità di servizio nel rapporto a tempo indeterminato potesse pregiudicare chi, pur già alle dipendenze dell’Istituto, era titolare non di un rapporto a tempo indeterminato ma di un contratto di formazione e lavoro poi trasformato.
La Corte territoriale ha concluso nel senso della maturazione del requisito alla data di emanazione del bando, in conformità con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 20074/2010: dovendosi computare il periodo di formazione e lavoro nell’anzianità, il requisito dell’inserimento in ruolo al 31.12.2006 doveva ritenersi maturato all’epoca del bando, essendo la trasformazione intervenuta il 12.7.2007.
I tre motivi dell’Istituto, strettamente connessi, sono dichiarati inammissibili. Essi si risolvono nell’opporre una propria lettura della regola iuris posta dalla Corte in sede di rinvio rispetto a quella fatta propria dal giudice del rinvio, lettura che il Collegio ritiene correttamente desumibile dal tenore letterale della pronunzia rescindente. La censura investe dunque il merito dell’interpretazione, non superando il vaglio di ammissibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.