Licenziamento disciplinare: clausola collettiva di recidiva amplia l’area della recedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15357 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la clausola del contratto collettivo che subordina la legittimità del recesso con preavviso al ricorrere di tre precedenti disciplinari negli ultimi due anni con sospensione complessiva di venti giorni non limita, ma amplia l’area della recedibilità: essa riconosce al datore di lavoro la facoltà di recedere per giustificato motivo soggettivo in presenza di dette situazioni di recidiva, a prescindere dal concreto giudizio di gravità richiesto in tutte le altre ipotesi. Il licenziamento con preavviso può dunque essere intimato anche in assenza di quei presupposti, sulla base del criterio generale della gravità dell’infrazione. Il giudizio di proporzionalità della sanzione, in quanto valutazione di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., mediante denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il lavoratore, addetto alla raccolta dei rifiuti urbani, è stato licenziato perché, nei giorni indicati nella lettera di addebito, non aveva eseguito in modo completo e preciso il ritiro dell’organico. La struttura datoriale, cooperativa sociale, aveva contestato l’inadempimento e intimato il recesso.
In primo grado il lavoratore è rimasto soccombente. La Corte d’appello di Cagliari, accogliendo per quanto di ragione il reclamo, ha dichiarato risolto il rapporto dal 23 settembre 2017 e ha condannato la datrice a corrispondere un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sul rilievo del difetto di proporzionalità del licenziamento. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 73 c.c.n.l. Fise Igiene Ambiente, sostenendo che in difetto del presupposto dei tre precedenti disciplinari il licenziamento per giustificato motivo soggettivo non fosse consentito e dovesse applicarsi una sanzione conservativa, con le conseguenze in tema di tutela ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La datrice ha censurato la sentenza per avere omesso di valorizzare la gravità dell’inadempimento ai fini della giusta causa ex art. 2119 c.c.
La Corte esamina con priorità il ricorso incidentale. Ricorda che la giusta causa è una nozione configurata mediante clausola generale, che richiede specificazione in sede interpretativa. Le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e sono deducibili per violazione di legge; l’accertamento della loro concreta ricorrenza è invece giudizio di fatto, incensurabile se privo di errori logici o giuridici. La censura è ammissibile solo se denuncia specificamente la non coerenza del giudizio di merito rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento. Il ricorrente incidentale si limita invece a una contestazione meramente contrappositiva: non indica il parametro normativo in tesi violato e non prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto al ricorso principale, la Corte ribadisce che l’operazione valutativa del giudice di merito nell’applicare clausole generali resta verificabile sotto il profilo del metodo e del rispetto dei criteri desumibili dall’ordinamento, mentre l’applicazione in concreto rientra nella valutazione di fatto. Le previsioni dei contratti collettivi in tema di giusta causa hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice, con il solo limite che non può essere irrogata una sanzione più grave di quella prevista dal contratto per una determinata infrazione.
Nel merito, la Corte legge il comma 2 dell’art. 73 c.c.n.l. in senso opposto a quello del ricorrente. Il criterio di graduazione delle sanzioni è la gravità dell’infrazione, enunciato al comma 1 con valenza generale. La previsione del comma 2 non limita la possibilità di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ma amplia l’area della recedibilità con preavviso, riconoscendo al datore la facoltà di recedere in presenza delle delineate situazioni di recidiva, a prescindere dal concreto giudizio di gravità. Ne segue che il licenziamento con preavviso ben poteva essere intimato anche in assenza di quei presupposti.
Sulla selezione della tutela, il lavoratore si limita ad affermare apoditticamente l’applicabilità della sanzione conservativa, senza argomentare rispetto alla scala di valori espressa dalle parti collettive. Entrambi i ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese e versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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