Contributo malattia ex Enpals dovuto anche per i lavoratori dello spettacolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8643 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione previdenziale di malattia per i lavoratori dello sport e dello spettacolo, il d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 20 del d.l. n. 112/2008, stabilendo che a decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia ex art. 31 della legge n. 41/1986. L’obbligo opera anche per i datori di lavoro del settore sportivo e dello spettacolo che corrispondono per legge o contratto collettivo il trattamento economico di malattia, con conseguente superamento dell’esonero già previsto dal regime speciale Enpals di cui al d.lgs. C.P.S. n. 708/1947. La natura speciale di tale regime non esclude l’applicazione della disciplina generale, nel contesto di progressiva omogeneizzazione delle gestioni previdenziali.
Il Fatto
Una società sportiva riceveva un avviso di addebito dall’Inps per il pagamento di contributi previdenziali di malattia, sanzioni e interessi, con riferimento al mese di febbraio 2016. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, sostenendo di non dover versare il contributo di malattia ex Enpals poiché corrispondeva ai propri dipendenti l’intera retribuzione in caso di assenza per malattia.
Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d’appello confermava la decisione. La società ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al preteso esonero dall’obbligo contributivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva la specialità del regime previdenziale dei lavoratori dello sport e dello spettacolo, disciplinato dal d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, in forza del quale il datore di lavoro che corrisponde un assegno pari alla retribuzione, con esonero dell’Inps dall’erogazione dell’indennità, non sarebbe tenuto al versamento della contribuzione sottostante.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. La legge n. 138/1943 prevedeva che l’indennità non fosse dovuta quando il trattamento economico di malattia fosse corrisposto dal datore di lavoro in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi. Il d.lgs. n. 708/1947 istituì l’Enpals, la cui iscrizione sostituiva l’assicurazione obbligatoria di malattia. L’art. 74 della legge n. 833/1978 trasferì all’Inps la competenza in materia. La legge n. 41/1986, all’art. 31, fissò le aliquote contributive nella Tabella G, che contempla il settore dei lavoratori dello spettacolo con aliquota del 2,2%.
Su questo impianto si innesta il d.l. n. 112/2008: l’art. 20, comma 1, interpretando l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, stabilì che i datori di lavoro che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia, con esonero dell’Inps, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione. Il successivo d.l. n. 98/2011 ha però introdotto il comma 1-bis, prevedendo che, dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 siano comunque tenuti al versamento della contribuzione di malattia per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione è applicabile.
La Corte ritiene che l’evoluzione normativa dia conto di una progressiva omogeneizzazione delle distinte gestioni previdenziali. Il comma 1-bis ha innovato il sistema, estendendo l’obbligo contributivo anche ai datori di lavoro che rientravano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 708/1947, nella misura fissata dalla Tabella G della legge n. 41/1986, anche qualora abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia.
L’obbligo sussiste dunque anche per la società ricorrente, essendo pacifico il presupposto dell’iscrizione all’Enpals dei lavoratori interessati. Il ricorso è infondato e viene rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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