Diffamazione in memoria disciplinare: serve allegare la diffusione esterna (Cass. civ. Sez. III n. 5277 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo di memorie difensive prodotte nell’ambito di un procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine, il riconoscimento di un danno non patrimoniale alla reputazione presuppone che siano stati allegati e provati la diffusione esterna delle dichiarazioni e il pregiudizio che ne deriva all’offeso, nella sfera personale, sociale o professionale. Non integra l’elemento oggettivo della diffamazione la mera formulazione di una linea difensiva in un documento riservato, se non risulta che esso sia stato divulgato al di fuori del procedimento e se nessuna prova è stata articolata o ammessa in proposito. Il giudice civile, investito della domanda risarcitoria, deve inoltre verificare in concreto se le dichiarazioni rientrino nel legittimo esercizio del diritto di difesa, inquadrandole nel contesto in cui furono rese e nel ruolo ivi ricoperto da ciascuna parte.
Il Fatto
Due commercialisti, in risposta a un esposto presentato nei loro confronti da un collega davanti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, articolavano le proprie difese con memorie inviate al Consiglio di disciplina. Il collega esponeva che talune espressioni contenute in quegli scritti erano diffamatorie e chiedeva il risarcimento del danno.
Il giudice di pace condannava i due professionisti al pagamento di una somma in favore dell’attore. Il Tribunale, in sede di appello, rigettava l’impugnazione, confermando la condanna con motivazione parzialmente diversa: escluso il valore delle testimonianze de relato poste a base della decisione di primo grado, riteneva comunque che le espressioni usate avessero offuscato l’immagine dell’attore in ambito sociale e professionale e confermava l’importo liquidato equitativamente. I professionisti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il primo motivo è fondato per la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: il giudice d’appello avrebbe potuto accogliere la domanda su una linea motivazionale diversa da quella del primo giudice, ma doveva muoversi nell’ambito dei fatti allegati e provati dalle parti.
Il Tribunale, invece, ha dato per scontata una lesione generalizzata dell’onore e della reputazione dell’attore, benché le affermazioni ritenute diffamatorie fossero contenute in un documento riservato, destinato a non essere divulgato all’esterno, senza che fosse stata allegata la divulgazione né articolata o ammessa alcuna prova. Manca, dunque, l’accertamento dell’elemento oggettivo della diffamazione, correlato alla diffusione esterna, nella cerchia personale e professionale dell’offeso, di notizie a contenuto denigratorio.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché volto a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti di causa. Il terzo è invece accolto: il Tribunale non ha verificato se le dichiarazioni rientrassero nell’esercizio del diritto di difesa e fossero pertanto scriminate.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale. La proposizione di un esposto al Consiglio dell’Ordine, contenente dubbi sulla correttezza professionale di un iscritto, non integra il delitto di diffamazione ex art. 595 cod. pen., ricorrendo la causa di giustificazione dell’art. 51 cod. pen. sotto specie di esercizio del diritto di critica, preordinato al controllo delle regole deontologiche (Cass. pen. n. 42576 del 2026; Cass. pen. n. 1695 del 2014). Integra invece il reato la missiva gratuitamente denigratoria inviata a un Ordine professionale, ove la destinazione alla divulgazione trovi fondamento nella natura stessa della comunicazione, propulsiva di un procedimento portato a conoscenza di terzi (Cass. n. 26560 del 2014). Il giudizio di liceità del diritto di critica deve estendersi alla verifica del carattere non veritiero dei fatti attribuiti, anche in termini di verità putativa (Cass. civ. n. 9799 del 2019).
A questi principi, dettati per l’autore dell’esposto, si affianca la posizione speculare dei destinatari delle critiche, chiamati a difendersi davanti al proprio Consiglio di disciplina. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i ricorrenti si fossero mantenuti nei confini del legittimo esercizio del diritto di difesa, preliminarmente rispetto all’esame dell’esimente dell’art. 598 cod. pen., pure applicabile agli scritti presentati dinanzi alle autorità amministrative e ai procedimenti disciplinari (Cass. pen. n. 7633 del 2011). Verifica che non è avvenuta.
Nota della Redazione
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