Inammissibile la conciliazione agevolata legge 197/2022 nelle liti pendenti in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 5278 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione agevolata disciplinata dai commi da 206 a 212 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 opera solo con riguardo ai ricorsi pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con esclusione dei ricorsi pendenti in Cassazione e delle sentenze già depositate, non definitive al 1° gennaio 2023, ammessi invece alla diversa definizione delle liti tributarie pendenti di cui ai commi da 186 a 205. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza di conciliazione proposta nel giudizio di legittimità. Nel processo tributario di cassazione, la censura che, deducendo la violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., contrapponga alla valutazione probatoria del giudice di merito un diverso bilanciamento degli elementi di fatto è inammissibile: la doglianza investe la ricognizione della fattispecie concreta, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

Il Fatto

La contribuente, nella qualità di erede del coniuge, impugna gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008 con il metodo sintetico cosiddetto del redditometro, fondato sulla disponibilità di abitazioni, di un immobile ad uso ufficio nella disponibilità del figlio e di tre veicoli ritenuti di lusso. Il reddito veniva rideterminato rispetto a quello dichiarato. La contribuente contestava il calcolo sintetico e la stessa disponibilità dei veicoli, in parte venduti nel periodo accertato e risalenti al 1958 e al 1969, quindi qualificabili come veicoli storici.

I gradi di merito non accoglievano le ragioni della parte contribuente. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un unico mezzo, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte chiede di essere ammessa alla conciliazione di cui alla legge n. 197/2022.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’istanza di conciliazione. I commi da 206 a 212 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevedono una particolare ipotesi di conciliazione giudiziale fuori udienza delle controversie tributarie, con un maggiore abbattimento rispetto a quanto stabilito dagli artt. 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546/1992 e con rateizzazione in cinque anni.

Tale disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, prevista dai commi da 186 a 205, davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado al 1° gennaio 2023. Il Collegio rileva che la conciliazione agevolata riguarda solo i ricorsi pendenti in primo e secondo grado, con esclusione dei ricorsi pendenti in Cassazione e delle sentenze già depositate, non definitive alla data indicata, ammessi invece alla definizione delle liti tributarie pendenti. L’istanza è pertanto inammissibile.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello non avrebbe esaminato circostanze idonee a provare l’insussistenza o la minore entità dell’imponibile accertato: la cessata disponibilità di un veicolo nel 2008, la superficie effettiva dell’abitazione e l’alienazione di un immobile nel 2005.

Il motivo è dichiarato inammissibile prima che infondato, perché tende a contrapporre all’apprezzamento probatorio del giudice di merito un diverso bilanciamento operato dalla parte. La Corte ricorda che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (tra le tante, Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26610 del 2015).

Il giudizio di cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute idonee (tra le altre, Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 18134 del 2004). Il giudice del merito non è tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti (tra le altre, Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 9662 del 2001). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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