Raddoppio dei termini tributari e IVA sulla società esterovestita (Cass. civ. Sez. V n. 967 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, previsto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, presuppone l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, e non la sua effettiva presentazione; rileva l’astratta rilevanza penale del fatto per tutti i contribuenti coinvolti nella verifica. Nella esterovestizione, la società con sede formale all’estero ma centro direzionale in Italia è assoggettata a IVA nazionale in regime ordinario; l’erronea applicazione del reverse charge da parte del cliente non esonera il fornitore dal riversamento dell’imposta, con le conseguenti sanzioni.
Il Fatto
Il nome del titolare di una società unipersonale emerge nei file estrapolati dal computer di un notaio elvetico arrestato a Milano. In sede di contraddittorio l’indagato conferma di aver conosciuto il professionista, di essere referente di società estere e di aver operato con conti estero su estero tramite una propria società italiana.
Le verifiche si traducono in atti impositivi per il recupero a tassazione di reddito occultato in fondi svizzeri, riferibile a due società, l’una lussemburghese e l’altra con sede a Madeira. La ripresa riguarda gli anni dal 2003 al 2009. La CTP conferma in parte e annulla in parte; gli appelli, riuniti, si concludono con la conferma integrale delle pretese. Propongono ricorso per cassazione la persona fisica, con tredici motivi, e la società, con diciassette mezzi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la posizione della persona fisica: accertato il pagamento delle oblazioni della procedura clemenziale di cui al d.l. n. 119/2018, dichiara l’estinzione del giudizio nei suoi confronti, con spese a carico di chi le ha anticipate per effetto dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
Quanto ai diciassette motivi della società, raggruppati in quattro gruppi omogenei, i mezzi dal terzo al settimo, dal nono, dal tredicesimo e dal diciassettesimo — che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi — sono inammissibili: non prospettano una mancata valutazione, ma sollecitano una rivalutazione delle prove per giungere a conclusioni diverse da quelle del giudice d’appello. Richiamato il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la Corte ribadisce, sulla scia di Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Sul raddoppio dei termini, i motivi sono infondati. La Corte richiama Corte cost. n. 247/2011 e Cass. Sez. V n. 13481/2020: presupposto del raddoppio è l’obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione, e il giudice tributario non può sindacare la sussistenza del reato. La società e il suo rappresentante non sono soggetti estranei alla fattispecie penalmente rilevante: il denaro veicolato a Madeira, pur non essendo questa in black list, era destinato a Paesi che ne fanno parte. In base al principio della World Wide Taxation occorre guardare alla destinazione finale e al beneficiario effettivo delle somme, secondo Cass. Sez. V n. 32840/2018, n. 20409/2023 e n. 21140/2023.
Quanto all’IVA, poiché i clienti avevano contatti solo con il titolare, operante in Italia, è corretto presumere che il centro direzionale della società estera unipersonale fosse in capo a lui. Le operazioni, erroneamente regolate in reverse charge come IVA all’importazione, sono invece soggette a IVA nazionale in regime ordinario, con il corollario delle sanzioni. La conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ammette il diritto dell’Erario di pretendere dal fornitore il riversamento dell’imposta illegittimamente assolta dal cliente.
Il ricorso della società è dunque rigettato, con condanna alle spese, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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