Fideiussore senza avviso: eccezioni di transazione opponibili al pagamento (Cass. civ. Sez. I n. 16163 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore che ha pagato il creditore senza dare preventivo avviso al debitore principale, ai sensi dell’art. 1952, secondo comma, cod. civ., è soggetto all’eccezione che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore all’atto del pagamento. La sanzione opera anche quando il garante agisca in via di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., dovendosi valutare la situazione giuridica cristallizzata al momento dell’adempimento del garante, senza che rilevino i fatti successivi e, in particolare, la data della decisione. Non è ravvisabile alcun pregiudizio per il fideiussore, che resta legittimato a esperire l’azione di ripetizione nei confronti del creditore ex art. 1952, terzo comma, cod. civ..
Il Fatto
Una banca eroga un mutuo fondiario a una società, garantito per metà da un consorzio di garanzia collettiva. Sopravvenute difficoltà nel rimborso, la debitrice stipula con la banca un accordo di rateizzazione del debito, con pagamento di rate mensili e saldo finale a scadenza. La prima rata viene versata puntualmente.
Successivamente la banca addebita al garante una somma rilevante, comunicando l’escussione sia alla debitrice sia al garante medesimo. Il garante versa l’importo senza preventivo avviso alla debitrice; quest’ultima sospende i pagamenti e solleva l’esistenza della transazione. Il consorzio ottiene decreto ingiuntivo contro la società e i soci fideiussori; il tribunale revoca il decreto, ma la corte d’appello accoglie il gravame del garante. I debitori ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Il punto centrale è l’interpretazione dell’art. 1952, secondo comma, cod. civ., che impone al fideiussore di avvisare il debitore della propria intenzione di pagare: l’omissione lo assoggetta alle eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore all’atto del pagamento. Tale momento, precisa la Corte, non è quello in cui il garante agisce in surrogazione, ma quello in cui egli materialmente adempie verso il creditore.
La Corte esclude che l’art. 1952, primo comma, cod. civ. trovi applicazione automatica, vertendosi in ipotesi di pagamento solo parziale e non integrale del debito. La norma applicabile è dunque il secondo comma, il cui meccanismo sanzionatorio cristallizza la situazione tra debitore e garante al momento del pagamento.
La sentenza d’appello aveva invece agganciato la valutazione dell’esigibilità alla data della decisione, ritenendo che i ritardi successivi avessero fatto rivivere la pretesa per l’intero. La Cassazione censura questo percorso: la condotta va “cristallizzata” in un momento preciso indicato dal legislatore, ossia l’atto dell’adempimento del fideiussore. A quella data la transazione, di natura meramente dilatoria e non novativa, era già stata stipulata e la prima rata pagata puntualmente, senza che alcun inadempimento fosse maturato.
La Corte ribadisce che il surrogato subentra nei soli diritti di credito con i relativi accessori, non divenendo parte del contratto originario; non può quindi esercitare azioni negoziali né avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’eccezione di inesigibilità derivante dalla transazione era pertanto opponibile al garante, che aveva omesso l’avviso. Resta salva l’azione di ripetizione contro il creditore.
Nota della Redazione
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