Motivazione apparente della CTR che aderisce alla CTU senza esaminare le critiche (Cass. civ. Sez. V n. 5348 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), D. Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale che accolga l’appello del contribuente aderendo in modo acritico alle conclusioni del c.t.u., senza prendere in esame le osservazioni critiche mosse all’elaborato peritale dall’Amministrazione finanziaria, della cui avvenuta formulazione il collegio dia espressamente atto. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., integrato dalle ipotesi di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà. Ove il giudice intenda aderire alle risultanze della c.t.u., può limitarsi a rimandare alla relazione solo se questa non sia stata contestata; in caso contrario è tenuto a motivare rispondendo alle censure di parte.
Il Fatto
La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento con cui, in applicazione del cd. redditometro, determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo per gli anni d’imposta 2005 e 2006, rettificando in aumento quello dichiarato. Dagli accertamenti era emersa la disponibilità di un’imbarcazione, di due autoveicoli, di un immobile adibito ad abitazione, di un posto barca e l’assunzione di due collaboratori familiari.
I separati ricorsi del contribuente erano respinti in primo grado. La Commissione tributaria regionale, riuniti i procedimenti e disposta la rinnovazione della c.t.u., accoglieva l’appello del contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rinunciato in memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., è fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riformulazione del vizio motivazionale operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, l’anomalia motivazionale rileva come vizio di nullità solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o incomprensibile, dovendo il difetto emergere dal testo del provvedimento a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La Corte ribadisce poi la regola specifica: se il giudice aderisce alla c.t.u., il mero rinvio alla relazione è sufficiente solo quando questa non sia stata contestata; diversamente egli è tenuto a motivare rispondendo alle censure. Qualora il consulente abbia replicato ai rilievi di parte, l’obbligo motivazionale si esaurisce con l’indicazione delle fonti del convincimento, restando le contrarie allegazioni implicitamente disattese perché incompatibili.
Nel caso concreto l’anomalia motivazionale sussiste. Il giudice regionale, dopo aver enunciato due opposti criteri in tema di prova contraria nel redditometro, disattende le critiche dell’Ufficio osservando che gli eventuali errori valutativi della CTU sarebbero superati dai dati espressi al punto E) della relazione, espressi in un avanzo consistente di patrimonio netto disponibile.
Il percorso argomentativo resta incomprensibile sotto tre profili: non è dato capire se l’onere probatorio del contribuente riguardasse la sola disponibilità di redditi esenti o anche il loro impiego negli acquisti; l’adesione alle conclusioni del c.t.u. è immotivata e riferita in forma succinta e non intelligibile; non si evince se l’ausiliario abbia risposto ai rilievi erariali, attinenti proprio alla metodologia di determinazione del patrimonio.
Il vizio non può essere colmato dall’interprete con congetture. La sentenza è pertanto nulla per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), D. Lgs. n. 546 del 1992; il secondo motivo resta assorbito. La Cassazione cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese, prendendo atto della rinuncia al ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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