Contributi al SSN: giurisdizione tributaria e doppio grado (Cass. civ. Sez. V n. 5352 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e delle relative sanzioni sono devolute alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001, avendo detti contributi natura tributaria. Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta del difensore non hanno efficacia di confessione, ma possono costituire elemento indiziario, tanto più se provenienti dal titolare del credito e a lui sfavorevoli. Qualora il giudice di primo grado abbia declinato la giurisdizione e il giudice di secondo grado l’abbia invece affermata, questi deve rimettere la causa al primo giudice, non decidere nel merito, vertendosi in tema di violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Nel processo tributario tale obbligo resta disciplinato dall’art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, non inciso dall’abrogazione dell’art. 353 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Il Fatto

Una cooperativa di lavoro era attinta da due intimazioni di pagamento con le quali il concessionario della riscossione le richiedeva poco più di 329.000 euro in forza della medesima cartella, relativa a contributi richiesti dall’INPS per l’anno 1997. La contribuente impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale sia la cartella sia le due intimazioni, chiedendo anche l’annullamento del diniego di autotutela.

Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo estranea alla competenza delle commissioni tributarie la pretesa azionata. In appello la commissione tributaria regionale, riuniti i ricorsi, li accoglieva e affermava la giurisdizione tributaria, qualificando la pretesa come contributi al Servizio Sanitario Nazionale. Il concessionario ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sostiene che l’estratto di ruolo dimostrerebbe la natura previdenziale, e dunque extratributaria, delle somme iscritte a ruolo. Il Collegio lo dichiara ammissibile ma infondato, precisando che, trattandosi di giurisdizione, la questione è delibabile in sede camerale alla luce di un principio consolidato delle Sezioni Unite: i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola di riparto si sono già pronunciate le Sezioni Unite.

La Corte ricorda poi che, sulle questioni di giurisdizione, essa è giudice anche del fatto e può apprezzare direttamente le risultanze istruttorie. Nel caso concreto il rilievo della commissione regionale — secondo cui la materia del contendere riguardava contributi al Servizio Sanitario Nazionale, per stessa ammissione dell’INPS — va confermato: le dichiarazioni del difensore non valgono come confessione, ma costituiscono elemento indiziario, tanto più decisive perché provenienti dal titolare del credito e a lui sfavorevoli.

Quanto alla contestazione del concessionario, la Corte rileva un difetto di autosufficienza: l’assunto che il Modello DM riguardi somme previdenziali è dato per scontato senza dimostrarlo. In ogni caso le somme risultano iscritte al Modello DM/s, che le circolari dell’INPS destinano espressamente ai contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Richiamando la Sezioni Unite n. 123 del 2007, confermata da Sezioni Unite n. 2871 del 2009 e Sezioni Unite n. 1987 del 2012, la Corte ribadisce la natura tributaria di tale contributo e la conseguente giurisdizione delle commissioni tributarie.

Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice di appello che affermi la giurisdizione negata dal primo giudice deve rimettere la causa al primo giudice, non decidere nel merito: si tratta di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione. L’abrogazione dell’art. 353 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 non muta l’esito, perché nel processo tributario resta fermo l’art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, e la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

Nota della Redazione

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