Giudicato e preclusione della domanda risarcitoria connessa (Cass. civ. Sez. III n. 1259 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti oggettivi dell’oggetto del processo, estendendosi alle questioni che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, ma non a fatti successivi né a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi solo un problema di preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non sussiste in ragione del mero rapporto di connessione con una domanda già proposta, perché la connessione incide normalmente sulla competenza ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta per la prima volta in un giudizio successivo, non decisa con efficacia di giudicato nel giudizio anteriore, non è inammissibile per bis in idem né preclusa, e deve essere esaminata nel merito.

Il Fatto

Nel 2007 una società unipersonale e la sua unica socia e amministratrice convennero l’INPS e la ragioniera contabile incaricata della contabilità fiscale e previdenziale, chiedendo in via principale l’accertamento negativo del credito contributivo e, in via subordinata, la condanna della professionista al rimborso degli importi dovuti a titolo di sanzioni. Il giudice del lavoro separò i giudizi e, sulla domanda risarcitoria, accertata la responsabilità della ragioniera per la mancata iscrizione della socia nella gestione previdenziale dei commercianti, la condannò al pagamento di una somma in favore della socia.

La decisione fu appellata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la Corte d’appello, ritenuta l’assenza di una specifica domanda risarcitoria della socia nei confronti della professionista, dichiarò la nullità della condanna per ultra-petizione; la sentenza passò in giudicato. Nel 2016 la socia convenne nuovamente la ragioniera per il risarcimento del danno corrispondente alle sanzioni. Il Tribunale rigettò la domanda per la preclusione derivante dal giudicato e la Corte d’appello confermò. La socia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono anzitutto ammissibili, perché, pur senza indicare la norma violata, denunciano chiaramente un error in iudicando per violazione dell’art. 2909 cod. civ., e sono fondati per quanto di ragione.

Il primo rilievo della Corte territoriale è manifestamente erroneo: la sentenza anteriore, passata in giudicato, aveva accertato che la socia non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria contro la professionista. La domanda proposta nel giudizio in corso era dunque nuova, non preceduta da alcuna decisione con efficacia di giudicato, e non inammissibile per bis in idem.

Il secondo rilievo, fondato sull’idea che il giudicato copra il dedotto e il deducibile, è parimenti inesatto. Quel principio concerne i limiti oggettivi del giudicato, correlati all’oggetto del processo, e si estende alle questioni che, pur non dedotte, ne costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, senza riguardare fatti successivi o mutamenti del petitum e della causa petendi, ferma l’identità delle personae. La Corte richiama in proposito Cass. n. 6091 del 2020 e Cass. n. 33021 del 2022.

I limiti oggettivi del giudicato, quindi, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi solo un problema di preclusione. Tale preclusione non può fondarsi sul mero rapporto di connessione, che incide sulla competenza ma non impone il cumulo delle domande connesse, come si desume dagli artt. 32 ss. cod. proc. civ..

Escluso il rapporto di identità tra le domande, la domanda risarcitoria non era interessata dal giudicato formatosi sulla domanda del giudizio precedente e la sua proposizione non era preclusa: essa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, sulla violazione dell’art. 1411 cod. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché rigetti l’eccezione di giudicato e decida nel merito; il giudice del rinvio provvede anche sulle spese, ai sensi dell’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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