Doppia conforme e vizio di motivazione: onere di allegazione del ricorrente (Cass. civ. Sez. I n. 5481 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorso per cassazione fondato sul motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, quando la sentenza d’appello sia sorretta da motivazione piena e concorde con quella di primo grado, è insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile, perché priva di costrutto, la censura che muova da una premessa fattuale smentita dalla stessa ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione proposta dai mutuatari contro la sentenza di primo grado, che li aveva condannati a restituire alla banca le somme erogate in forza di due contratti di mutuo condizionati al completamento di una struttura alberghiera. I mutuatari avevano eccepito la prescrizione del diritto della banca di recedere dai contratti e di ottenere la restituzione delle rate, oltre all’illegittimità del recesso per mancata concessione del termine di cui all’art. 1845 cod. civ.
Avverso la sentenza d’appello i mutuatari hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La banca ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sul presupposto che il contratto definitivo di mutuo non fosse stato stipulato. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché privo di costrutto: la motivazione impugnata si fonda sull’avvenuta stipulazione dei due mutui definitivi, sia pure condizionati ad adempimenti da eseguire entro un termine, con diritto potestativo di recesso della mutuante in caso di inadempimento. La premessa dei ricorrenti risulta quindi smentita dalla stessa ratio decidendi.
I motivi dal secondo al quinto sono stati esaminati congiuntamente. Essi investivano la mancata esecuzione degli adempimenti condizionali e le conseguenze che ne sarebbero derivate, la prova della proroga concessa dalla banca e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte li ha ritenuti inammissibili perché volti a proporre una critica di merito.
Il giudice d’appello, in concordanza con la sentenza di primo grado, aveva accertato che la banca aveva prorogato a propria discrezione, come i contratti le consentivano, il termine concesso ai mutuatari per realizzare quanto previsto nella clausola condizionale. Aveva inoltre accertato che nei contratti era stato pattuito un diritto potestativo di recesso in favore della banca, in difetto degli adempimenti imposti entro il termine di venti mesi. Su tali basi ha escluso la prescrizione del diritto di recedere e di ottenere la restituzione delle rate.
Si tratta di un accertamento di fatto sufficiente a sorreggere la decisione e insindacabile in sede di legittimità, poiché la sentenza d’appello è soggetta al regime della doppia conforme, non impugnabile per vizio di motivazione. Quanto alla dedotta integrazione della motivazione con nuovi elementi, la Corte ha rilevato che ciò non emerge dal testo della sentenza e che era onere del ricorrente fornirne la dimostrazione, rendendo il ricorso specifico sul punto. L’onere non è stato adempiuto.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese processuali e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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