Azione diretta verso amministratori solo senza impegno contabile (Cass. civ. Sez. I n. 5480 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione diretta del fornitore nei confronti dell’amministratore, del funzionario o del dipendente dell’ente locale che abbia consentito l’acquisizione di beni o servizi, ai sensi dell’art. 191, comma 4, T.U.E.L., è esperibile unicamente quando la delibera comunale sia priva dell’impegno contabile e della relativa registrazione sul competente capitolo di bilancio. Il meccanismo di sostituzione ex lege nel rapporto obbligatorio non opera, invece, nell’ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l’invalidità del contratto concluso dall’ente locale per assenza di forma scritta. In tale evenienza il fornitore può promuovere l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente comunale, ricorrendone i presupposti di legge. Ai fini del requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove l’azione alternativa risulti carente ab origine del titolo giustificativo, e resta preclusa solo quando il rigetto derivi da prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o da nullità per illiceità del contratto.
Il Fatto
Una società di gestione di servizi informatici otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il residuo corrispettivo di un servizio espletato nel 2002 e fino al semestre 2003. Il Comune proponeva opposizione; con separato giudizio la società conveniva in giudizio anche gli amministratori locali per il pagamento delle ulteriori somme, e i due giudizi venivano riuniti. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto e condannava il Comune al pagamento del corrispettivo e di un indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi e spese.
Il Comune impugnava la decisione davanti alla Corte di appello, che accoglieva il gravame e rigettava la domanda di indennizzo per la gestione del servizio relativa al 2003. Secondo la Corte territoriale, la domanda di indebito arricchimento verso il Comune era improponibile per difetto del requisito della sussidiarietà: a causa dell’invalidità del rapporto contrattuale, per assenza di una convenzione scritta, il rapporto si era instaurato ex lege con gli amministratori. Il fallimento della società ricorreva per cassazione; il Comune resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il fallimento deduceva la violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c., lamentando che la Corte di appello avesse escluso l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12154/2021: in caso di apertura del fallimento l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte. La Corte di appello si è uniformata a tale diritto vivente.
Con il secondo motivo il fallimento censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000. Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: dall’art. 284 R.D. n. 383 del 1934 all’art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989, convertito dalla legge n. 144/1989, poi trasfuso nell’art. 35 d.lgs. n. 77/1995 e infine nell’art. 191 T.U.E.L.. La disciplina ha sempre subordinato l’insorgenza del rapporto obbligatorio con l’amministratore o il funzionario alla mancanza di un valido e impegnativo titolo dell’ente locale.
Il Collegio osserva che l’art. 191, comma 4, T.U.E.L. non contempla alcun riferimento all’ipotesi del vizio formale del contratto. La sostituzione ex lege presuppone la valida costituzione del titolo negoziale, come già affermato da Cass. n. 14928/04, confermata da Cass. n. 5693/2011 e Cass. n. 8534/2006. Coerente è il richiamo a Corte cost. n. 295/1997, che ha ravvisato una scissione del rapporto di immedesimazione organica, la quale presuppone a monte l’esistenza del titolo validamente assunto.
L’art. 194 T.U.E.L., in tema di debiti fuori bilancio, conferma che l’esistenza di un valido titolo negoziale è condizione necessaria per il riconoscimento del debito. La Corte dichiara di non dare continuità a Cass. n. 2832/2002, che escludeva l’azione di arricchimento anche in caso di contratto nullo per altra causa. Quanto al requisito di sussidiarietà, richiama Cass. S.U. n. 33954/2023: la domanda di arricchimento è proponibile se l’azione alternativa è carente ab origine di titolo giustificativo, mentre resta preclusa in caso di prescrizione, decadenza, carenza di prova o nullità per illiceità.
Il ricorso incidentale del Comune è inammissibile. Il primo motivo mescola omessa pronunzia e violazione di legge, ipotizzando una decisione implicita che esclude il vizio dedotto. Il secondo motivo non riproduce, ai fini dell’autosufficienza, l’istanza richiamata nel decreto autorizzativo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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