Giudicato amministrativo e annullamento del concorso: efficacia estensiva del solo effetto caducatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5554 del 01.03.2024)

gli identificativi delle parti presenti nel testo sono stati espunti; le parti sono indicate per ruolo. Riferimenti a nominativi di parti non compaiono nel commento.
—
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico, il giudicato amministrativo di annullamento produce effetti oltre il rapporto processuale solo in via di eccezione rispetto alla regola dell’efficacia inter partes. L’estensione opera quando la natura dell’atto o il vizio accertato rendono giuridicamente inconcepibile che il provvedimento continui a esistere per alcuni e non per altri. Essa riguarda esclusivamente l’effetto caducatorio, restando la regola dell’art. 2909 cod. civ. per gli obblighi ordinatori e conformativi. Ne segue che l’annullamento di una graduatoria concorsuale, atto plurimo scindibile annullato per vizio comune ai destinatari, impedisce a chi non ha impugnato di far valere pretese fondate sul concorso ormai caducato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso interno riservato, classificandosi al quarto posto, primo dei non promossi, e aveva agito davanti al giudice del lavoro per ottenere la corretta valutazione dei titoli, l’attribuzione del terzo posto utile e l’inquadramento superiore, con condanna dell’ente al risarcimento delle differenze retributive.

Nel separato giudizio amministrativo, al quale il ricorrente non aveva partecipato, il concorso era stato annullato. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione in appello e la pronuncia di questa Corte che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la causa era stata riassunta. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha respinto le domande del ricorrente, ritenendo il giudicato amministrativo opponibile anche a chi non aveva partecipato a quel giudizio.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la denuncia di violazione del giudicato esterno consente al giudice di legittimità l’accertamento diretto dell’esistenza e della portata del giudicato, ma richiede pur sempre l’assolvimento degli oneri di specificazione e allegazione, con trascrizione del provvedimento e indicazione di tempi, modo e luogo della sua produzione.

Nel caso di specie, essendo pacifico il passaggio in giudicato della decisione amministrativa e in contestazione i suoi riflessi sulla domanda del ricorrente, sarebbe stato onere di quest’ultimo riproporre quantomeno i passaggi essenziali di quella pronuncia. La carenza è già di per sé significativa.

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza sul giudicato amministrativo. In assenza di disciplina specifica, opera il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche e vale la regola dell’efficacia inter partes. Tuttavia, le peculiarità proprie del giudicato amministrativo, che attiene all’atto e non al rapporto, giustificano in via di eccezione casi di estensione: quando la natura dell’atto o l’inscindibilità dei destinatari, valutata insieme al vizio, rendono inconcepibile che l’atto continui a produrre effetti per i non impugnanti.

Il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa e condiviso da questa Corte, è stato ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha precisato come l’estensione dell’effetto caducatorio valga, tra l’altro, per l’atto plurimo scindibile, quale la graduatoria concorsuale, quando il ricorso sia accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari. L’eccezione riguarda solo l’effetto caducatorio e non gli obblighi ordinatori e conformativi, per i quali torna a espandersi la regola dell’art. 2909 cod. civ.

La Corte d’appello ha fatto corretto governo di tali principi, rilevando il carattere inscindibile della graduatoria: l’annullamento non poteva non avere riflessi su tutti i partecipanti. Ne deriva il paralogismo del ricorso, che pretende di escludere l’interesse dell’appellante e di conservare la propria pretesa: il radicale venire meno del concorso determina il dissiparsi di tutte le pretese correlate, comprese quelle originariamente azionate dal ricorrente.

Né vale invocare il vincolo derivante dalla pronuncia di questa Corte che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario: quel giudicato concerne la qualificazione della procedura e la sua devoluzione, ma non travolge la decisione amministrativa di annullamento, non essendo stato azionato il rimedio previsto per il contrasto di giudicati. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *