Revocatoria ordinaria: sindacato di legittimità e valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 34684 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono riservati al giudice di merito, cui spetta la scelta insindacabile delle prove ritenute più idonee. Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, restando inammissibile ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può veicolare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

Il Fatto

Una banca proponeva domande di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria avverso un atto di compravendita immobiliare con cui una società aveva trasferito a un’altra compagine societaria la proprietà di alcuni immobili. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava l’inefficacia dell’atto nei confronti della curatela fallimentare della società venditrice, rigettando la domanda di simulazione e accogliendo l’appello incidentale della curatela.

La società acquirente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dei canoni ermeneutici, l’insussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, nonché il vizio di valutazione delle prove. La curatela resisteva con controricorso; le altre intimate non svolgevano attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, rilevando che la ricorrente aveva illustrato per ciascuna censura le ragioni del gravame e gli argomenti della sentenza impugnata, così rispettando il principio di specificità del ricorso per cassazione.

Nel merito, i tre motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che, in materia di interpretazione del contratto, il controllo di legittimità attiene solo al rispetto dei canoni legali di ermeneutica: la critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, quando si traduce in una diversa lettura degli stessi elementi di fatto, non è proponibile in sede di legittimità. La ricorrente si era limitata a reiterare le doglianze già svolte in appello, senza spiegare come sarebbero stati violati i criteri ermeneutici evocati.

La Corte ha poi tracciato la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il primo vizio investe la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o nell’erronea affermazione della norma o nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede; il secondo consiste nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla o nel trarre conseguenze giuridiche contraddittorie. Resta esclusa dall’ambito applicativo della norma l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta.

Quanto ai presupposti dell’azione, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d’appello sulla sussistenza dell’eventus damni, integrato dall’idoneità dell’alienazione a menomare la garanzia patrimoniale generica, e sul riparto dell’onere della prova circa l’esistenza di ulteriori cespiti utilmente aggredibili. L’immobile residuo era stato oggetto di un giudizio di risoluzione contrattuale per inadempimento, con condanna alla restituzione: correttamente, dunque, non è stato considerato una posta attiva definitivamente acquisita.

Parimenti adeguata è stata ritenuta la motivazione sulla scientia damni, desunta dal contesto della stipula, dal perdurante inadempimento della venditrice, dai pregressi rapporti societari tra le parti e dall’esiguità del corrispettivo rispetto al valore di mercato e all’iscrizione ipotecaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *