Il rimprovero verbale richiede il procedimento disciplinare e la contestazione dell’addebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24237 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 55-bis, comma 9-quater, d.lgs. n. 165/2001, nell’attribuire al responsabile della struttura la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari di minore gravità, tra cui il rimprovero verbale, non deroga alla disciplina procedimentale della contestazione dell’addebito e dell’audizione dell’interessato dettata dai commi precedenti della stessa disposizione. La contrattazione collettiva, cui rinvia il comma 1 dell’art. 55-bis, non può introdurre una deroga: l’art. 12, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 subordina l’applicazione di ogni sanzione, incluso il rimprovero verbale, al previo procedimento disciplinare. La contestazione dell’addebito costituisce momento indefettibile del procedimento disciplinare e la sua assenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
A un dipendente del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, era stata comminata la sanzione disciplinare del rimprovero verbale ai sensi dell’art. 12, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, per il mancato adempimento della disposizione di predisporre mandati di pagamento senza lo scorporo dell’IVA previsto dalla legge n. 190/2014. La sanzione era stata comunicata all’interessato senza previa contestazione dell’addebito.
Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione del dipendente. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 474/2025, ha invece dichiarato la nullità della sanzione, rilevando che, per il combinato disposto dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 12 del CCNL, era necessaria l’instaurazione del procedimento disciplinare, nella specie mancata. Il Conservatorio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che il dipendente era stato informato dell’addebito in via informale. La censura è stata dichiarata inammissibile: la Corte territoriale aveva espressamente considerato il fatto, precisando che la preventiva contestazione dell’addebito era “pacificamente mancata”. Il motivo tendeva, pertanto, a una inammissibile rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dal d.lgs. n. 75/2017, e dell’art. 12 del CCNL, sostenendo che la clausola contrattuale, per la sanzione del rimprovero verbale, non richiedesse alcuna formalità. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte richiama il proprio precedente (Cass. n. 5531/2026), che ha già chiarito che il comma 9-quater dell’art. 55-bis è dedicato esclusivamente alla competenza a irrogare le sanzioni di minore gravità e non deroga alla più articolata disciplina procedimentale dei commi precedenti. Tale deroga non è ricavabile dal dato testuale della disposizione.
Quanto alla contrattazione collettiva, l’art. 12 del CCNL, pur attribuendo al responsabile della struttura la competenza a irrogare il rimprovero verbale (comma 4), stabilisce al comma 1 che tutte le sanzioni disciplinari, incluso il rimprovero verbale, debbano essere applicate previo procedimento disciplinare. La contestazione dell’addebito è momento indefettibile di ogni procedimento disciplinare e la sua assenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.
La sentenza impugnata risulta conforme a tali principi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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