Improcedibile il ricorso se la sentenza impugnata non è depositata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25625 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, unitamente all’atto di impugnazione e nel termine di deposito, non sia prodotta la copia autentica della decisione impugnata, come imposto dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La sanzione non opera soltanto ove la sentenza risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte resistente: una soluzione di segno contrario, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Alla declaratoria di improcedibilità non segue condanna alle spese in assenza di attività difensiva delle controparti, ma si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce aveva confermato la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva respinto l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un preavviso di fermo. Il ricorso è stato proposto contro l’INPS e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimasta intimata.

Nel giudizio di legittimità l’INPS non ha svolto difese, limitandosi a resistere con mandato. È su questo dato processuale che si innesta la questione decisa dalla Corte, relativa alla regolarità del deposito degli atti imposti a pena di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata non è stata depositata unitamente al ricorso stesso. Il provvedimento risulta peraltro identificato in modo non univoco: indicato nel ricorso come pubblicato il 21 giugno 2021, mentre nella procura speciale figura come depositato il 16 giugno 2021.

Il Collegio richiama l’art. 369 cod. proc. civ., a mente del quale il ricorso va depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione, unitamente a una serie di documenti tra cui la copia autentica della decisione impugnata e, ove la notifica sia avvenuta a mezzo PEC, l’attestazione di conformità ai sensi della legge n. 53/1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, del messaggio ricevuto, della relazione di notifica e del provvedimento allegato.

La cancelleria, su richiesta del Collegio, ha attestato formalmente il mancato deposito della copia autentica cartacea, allegando la schermata del fascicolo telematico dalla quale la sentenza impugnata non è visibile. La Corte ricorda che, ove la sentenza non sia depositata, o sia depositato il solo dispositivo, il ricorso è improcedibile.

Tale esito è escluso solo quando la decisione risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte resistente. Nel caso concreto la deroga non opera: l’INPS si è limitato a resistere con mandato e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata, senza produrre alcunché.

La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva delle controparti. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *