Correzione dell’errore materiale nel dispositivo e notifica via PEC (Cass. civ. Sez. III n. 5575 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale non ha natura di impugnazione, ma ad essa si applica l’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso deve essere notificato anche personalmente alla parte, oltre che ai difensori. Il contraddittorio nel procedimento di correzione si perfeziona quando la notifica a mezzo PEC sia stata accettata dal sistema e la successiva mancata consegna sia imputabile al sistema del destinatario. L’errore materiale è ravvisabile quando tra motivazione e dispositivo vi sia una divergenza meramente percettiva, emendabile senza alcuna modifica del giudizio, come nel caso del riferimento nel dispositivo a un motivo inesistente.
Il Fatto
La società assicuratrice ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della stessa Sezione, con cui erano stati decisi i motivi di un ricorso articolato in sei motivi. Nel dispositivo impugnato la Corte, dopo aver accolto il quinto motivo e dichiarato assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto, aveva dichiarato inammissibile un inesistente settimo motivo.
La ricorrente ha quindi invocato la correzione di tale statuizione, chiedendo che il richiamo al settimo motivo fosse sostituito con quello al sesto. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo della ritualità del contraddittorio. Il ricorso per correzione è stato notificato alle controparti costituite nel procedimento definito dall’ordinanza oggetto di correzione. La notifica è avvenuta a mezzo PEC nei confronti delle altre parti, in persona dei difensori dei gradi di merito.
Il messaggio PEC reca la ricevuta di accettazione, mentre la successiva mancata consegna va imputata al sistema del destinatario. La Corte ne trae la conclusione che il contraddittorio deve ritenersi integrato. La ricorrente ha inoltre provveduto alla notifica personalmente alla parte, in conformità al disposto dell’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., ritenuto applicabile al procedimento di correzione benché questo non abbia la natura di impugnazione.
Nel merito, dall’esame della motivazione dell’ordinanza oggetto di correzione emerge che la Corte, dopo aver accolto il quinto motivo, reputato logicamente prioritario, aveva dichiarato l’assorbimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto, mentre aveva dichiarato inammissibile il sesto. Il richiamo nel dispositivo a un settimo motivo è dunque frutto di un mero errore materiale.
La Corte dispone pertanto la correzione nel senso indicato dalla ricorrente e manda alla Cancelleria per l’annotazione del provvedimento in calce all’ordinanza oggetto di correzione. Non si provvede sulle spese del procedimento.
Nota della Redazione
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