Revocazione per errore di fatto e onere di allegare sospensione termini sismici (Cass. civ. Sez. III n. 5574 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., non è imputabile al giudice di legittimità l’omessa applicazione di una disciplina processuale che sospende il decorso dei termini se la parte interessata non ha allegato nel giudizio gli elementi di fatto costitutivi della relativa fattispecie. L’errore di percezione postula un contrasto immediato e obiettivo tra la rappresentazione contenuta nel provvedimento e gli atti di causa e non può risolversi in un errore di giudizio sull’applicazione della norma. La sospensione dei termini per gli eventi sismici del 2016, prevista dall’art. 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, opera solo a condizione che la parte abbia dedotto la residenza e la sede dello studio professionale nelle date degli eventi.

Il Fatto

Un ricorrente agisce per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile per tardività un precedente ricorso per cassazione. La declaratoria si fondava sul decorso del termine “lungo” di un anno, ex art. 327 cod. proc. civ., tra il deposito della sentenza d’appello e la presentazione per la notifica del ricorso.

Il ricorrente sostiene che la Corte, nel giudizio sanzionato, avrebbe omesso di considerare che le parti e il difensore avevano residenza e studio professionale in Comuni colpiti dai sismi del 2016, con conseguente sospensione dei termini processuali. La società intimata non svolge difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i presupposti dell’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: deve trattarsi di una svista percettiva immediatamente riconoscibile, essenziale e decisiva, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità.

Nel caso concreto, il vizio allegato consiste nell’omessa applicazione della disciplina di sospensione dei termini posta dai commi 4 e 9-ter dell’art. 49 del decreto-legge n. 189 del 2016. La Corte osserva che un simile errore sarebbe stato configurabile soltanto se nel ricorso per cassazione fosse stata specificamente dedotta la sussistenza della fattispecie: residenza delle parti e sede dello studio del difensore nei Comuni colpiti alla data dei sismi.

Tale deduzione manca nell’originario ricorso, ove si dà atto soltanto della residenza e dello studio al momento della proposizione dell’atto, nulla dicendosi sulle date degli eventi. L’omissione è confermata dallo stesso ricorso per revocazione. Ne consegue che nessun errore omissivo è imputabile al Collegio, non potendosi rimproverare al giudice l’omessa applicazione di una disciplina processuale in mancanza degli elementi che la parte aveva l’onere di allegare.

La Corte affronta poi il merito, in via assorbita. Escluso il cumulo tra la sospensione del comma 4 e quella del comma 9-ter, rileva che la seconda disposizione avrebbe consentito di beneficiare della sospensione del termine per il conferimento dell’incarico. Tuttavia, anche applicando l’art. 49, comma 4, il ricorso per cassazione non sarebbe stato tempestivo: il termine sarebbe scaduto il 16 febbraio 2018, tre giorni prima della presentazione. La declaratoria di inammissibilità sarebbe stata comunque corretta.

Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, stante l’indefensio della società intimata, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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